In sede di chiusura dell’esercizio si provvede di norma alla predisposizione delle scritture di storno, tra le quali vi sono quelle relative alle rimanenze di magazzino, trattate dal nuovo principio contabile OIC 13 pubblicato nella versione definitiva lo scorso 22 dicembre. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015, si è resa necessaria una modifica del documento contabile citato, di cui nel presente contributo verranno trattati alcuni aspetti, che a nostro avviso possono essere considerati rilevanti in funzione della chiusura dell’esercizio e della redazione del bilancio.
Innanzitutto la rilevazione iniziale, nell’ottica della sostanza economica in luogo della funzione economica, viene uniformata ad una disciplina che ne attribuisce un preciso momento di attuazione. Fulcro dell’operazione risulta il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, ovverosia – come afferma il documento utilizzando la locuzione “di solito”, facendo quindi riferimento alla sovente coincidenza tra i due momenti – quando avviene il trasferimento del titolo di proprietà in conseguenza delle modalità stabilite in sede contrattuale.
In difetto di coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario prendere a riferimento il momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un’elencazione non completa di fattispecie potenzialmente annoverabili tra le rimanenze, ovvero:
- il magazzino proprio degli stabilimenti della società, senza considerare i beni ritirati da terzi in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito;
- le giacenze che, pur essendo della società, si trovano presso terzi in conto deposito, lavorazione e prova;
- le merci ed i materiali che si trovano in viaggio, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.
Per quanto riguarda inoltre il tema della valutazione, dal punto di vista del disposto civilistico, è bene sottolineare l’abrogazione del numero 12 del comma 1 dell’articolo 2426 del codice civile, ovvero della disposizione che stabiliva: “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.
A livello di redazione della nota integrativa, invece, si sottolinea che il paragrafo 63, concernente disposizioni in ordine al bilancio in forma abbreviata, specifica che è necessario che la stessa sia corredata dalle informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile, ovverosia da quanto stabilito:
- al numero 1 del comma 1, relativamente ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
- al numero 8 del comma 1, sull’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
- al numero 9 del comma 1, in riferimento all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.
In ordine invece ad una eventuale svalutazione delle rimanenze e relativa informativa, il principio contabile in oggetto rinvia al numero 1 del comma 1 dell’articolo 2427 affermando inoltre che “nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l’altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato”.
Inoltre, per quanto riguarda la presenza di eventuali gravami esistenti sulla posta in questione, a titolo esemplificativo la presenza di un pegno oppure di un patto di riservato dominio, è necessaria l’esposizione in nota integrativa di tali impegni, come sopra citato in relazione al numero 9 del comma 1 dell’articolo 2427.
Fonte Euroconference 28 dicembre 2016