Con la legge di Stabilità 2017 viene prevista la riapertura, per la quattordicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività.

Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche ridotto rispetto a quello che si avrebbe vendendo il terreno o la partecipazione non rivalutati.

Anche in questa riapertura della rivalutazione viene confermata l’unica misura dell’8% con riferimento all’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (è doveroso ricordare che in passato il costo della rivalutazione per le partecipazioni era differenziato e ben più vantaggioso in quanto era prevista una aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate).

Alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente il caso di soggetti che abbiano operato una prima rivalutazione, e si trovino poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito l’articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011 ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era venuto a creare in passato, una norma che andasse a regolare i rapporti con le eventuali precedenti rivalutazioni.

L’Amministrazione finanziaria aveva in passato sempre posto queste regole:

  • con la successiva rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma;
  • quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso.

In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso. Il soggetto che ha, quindi, già rivalutato e intende usufruire della rivalutazione al 1° gennaio 2017 potrà alternativamente:

  • scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente;
  • versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle quattro precedenti leggi di rivalutazione (leggi di Stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia da ritenersi applicabile anche alla nuova riapertura dei termini. Tale opportunità ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore dei terreni che delle partecipazioni.

In conclusione si ricorda che in tema di rivalutazione delle aree e delle partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori si è pronunciata nel corso del 2016 la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 13406/2016) per affermare il principio secondo cui tale operazione non ammette ripensamenti. In particolare i giudici di legittimità hanno ritenuto che in presenza di pagamento dell’imposta sostitutiva (in caso di pagamento rateale, della prima rata) non sia possibile accedere ad alcuna forma di rimborso della somma precedentemente versata qualora si determini una situazione per la quale non si rende più possibile “godere” dell’affrancamento (ad esempio perché i prezzi si sono nel frattempo ridotti o, come nel caso della sentenza citata, perché nel frattempo è intervenuto un trasferimento per successione del bene in precedenza rivalutato).

Fonte Euroconference 29/12/2016