La riforma dei contratti agrari, attuata a mezzo della L. 203/1982, disciplina anche le ipotesi in cui sui fondi, oggetto di contratti di affitto, vengano eseguite opere di miglioria a cura, alternativamente, del concedente o dell’affittuario; infatti, l’articolo 16, concede tale facoltà di intervento a entrambi i soggetti.
Gli interventi, che devono rivestire il carattere della definitività (in caso contrario non si potrebbe parlare di migliorie, atteso lo scopo assegnato dal Legislatore consistente nell’incrementare la capacità produttiva e quella reddituale del fondo, nonché, il suo stesso valore), contemplano le opere riconducibili a:
1. miglioramento fondiario sui terreni;
2. trasformazione degli ordinamenti produttivi che comportano una radicale modifica nel sistema produttivo dei terreni;
3. trasformazioni che riguardano i fabbricati rurali e
4. addizioni che comportano l’inserimento di un bene, autonomo e distinto rispetto al bene principale cui si riferisce.
Tuttavia, come previsto sempre dalla Legge, gli interventi in oggetto:
• non possono modificare la destinazione agricola del fondo e devono rispettare gli indirizzi del PSR di riferimento.
In caso di disaccordo sugli interventi da eseguire, è facoltà di entrambe le parti attivare l’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura (IPA) tramite lettera raccomandata A.R., in cui deve essere descritto l’intervento migliorativo che si intenderebbe attuare e il motivo stesso dell’intervento.
Nel caso in cui l’Ispettorato decida per la necessità dell’intervento, lo stesso compete, in prima battuta, al proprietario del fondo che deve, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’Ispettorato, far sapere all’affittuario la decisione.
È solamente in caso di silenzio, rinuncia o mancato inizio dei lavori a cura del proprietario che potrà procedervi l’affittuario.
In tal caso, l’articolo 17, comma 2, L. 203/1982, prevede un’indennità da erogarsi, a cura del proprietario, in misura pari all’incremento del valore del fondo “a seguito dei miglioramenti effettuati e quale risultante al momento della cessazione del rapporto, con riferimento al valore attuale di mercato del fondo non trasformato”.
In ragione del dettato normativo, non sempre è previsto un indennizzo; infatti, nulla è dovuto quando i lavori hanno portato un vantaggio in capo al solo affittuario e non anche una modifica incrementativa al valore del patrimonio del proprietario.
La circostanza che l’indennizzo spetta in caso di un maggior valore assunto dal bene terra, sta a significare che la quantificazione dell’indennizzo non può tradursi in una mera somma algebrica dei costi sostenuti da parte dell’affittuario del fondo, ragion per cui, il successivo comma 3 prevede, in caso di disaccordo tra le parti, che l’importo sia stabilito, previa domanda di una delle parti, dall’IPA.
La domanda che bisogna porsi è quale sia il corretto trattamento fiscale da riservare all’indennizzo percepito dall’affittuario.
Sul punto consta una sentenza di legittimità, la n. 2332/2001 in cui i Supremi Giudici hanno affermato che “il diritto all’indennità per i miglioramenti apportati al fondo spettante all’affittuario ai sensi dell’art. 17, secondo comma, L. 3 maggio 1982 n. 203, ha carattere risarcitorio perché sostituisce la diminuzione al patrimonio del medesimo derivante e pertanto gli spettano rivalutazione monetaria ed interessi – comprensivi – anche d’ufficio, essendo entrambi componenti del danno e quindi parte integrante del risarcimento con decorrenza dalla data di cessazione dell’affitto”.
Inoltre, la successiva sentenza n.6964/2007 ha affermato che l’indennità ha natura risarcitoria in quanto sostituisce la diminuzione del patrimonio.
Tali considerazioni comportano la riconduzione dell’indennità percepita nel contesto del reddito agrario ex articolo 32 Tuir, in ossequio a quanto stabilito all’articolo 6, comma 2, sempre Tuir.
Tale conclusione è avvalorata dalla circostanza, evidenziata prima, per cui gli interventi devono essere eseguiti, e per di più sono autorizzati, con il fine di aumentare la capacità produttiva del fondo, tant’è vero che la stessa legge, quando le opere sono eseguite da parte del proprietario, nel caso di nuova classificazione catastale, prevede la possibilità di adeguare il canone locativo in ragione della maggior redditività del fondo.
Da ultimo, si evidenzia come, per quanto attiene l’eventuale assoggettamento dell’indennità erogata a IVA, in ipotesi ovviamente di proprietario soggetto passivo, l’indirizzo maggioritario propende, in ragione della specialità della Legge n. 203/1982, nonché delle sue finalità, per una sua esclusione dal campo di applicazione dell’imposta.
Sul punto, tuttavia, sarebbe utile un intervento di prassi chiarificatore.
Fonte : Euroconference sabato 19 marzo 2016
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