Il codice civile all’articolo 2575 stabilisce che: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.
In merito allo sfruttamento dei diritti d’autore, si possono verificare due fattispecie: il caso in cui il diritto sia sfruttato dall’autore o il caso in cui questo sia ceduto e quindi venga sfruttato dal terzo acquirente.
La cessione del diritto di autore è disciplinata dalla Legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l’autore dell’opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente; in particolare il diritto d’autore si può scindere in tre parti:
1. diritto di pubblicità;
2. diritto di utilizzazione;
3. diritto di paternità.
Possono essere ceduti solo il primo ed il secondo diritto di cui sopra in quanto in tali casi trattasi di diritti patrimoniali. Il diritto di paternità è invece un diritto personale non cedibile.
In merito all’aspetto fiscale, va evidenziato che i compensi percepiti per la cessione dei diritti di autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa, rappresentano redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir. Tuttavia, se tali compensi vengono percepiti da soggetti diversi dall’autore sono considerati redditi diversi ex articolo 67, lettera g), del Tuir.
È interessante notare che, se il diritto allo sfruttamento di un’opera intellettuale viene acquisito dietro versamento di un corrispettivo, l’impresa cessionaria ha diritto di far concorrere la spesa alla propria attività aziendale attraverso l’ammortamento. Il diritto d’autore trova infatti allocazione nella voce di stato patrimoniale B13.
L’OIC 24 definisce beni immateriali quei beni identificabili e rappresentati da diritti giuridicamente tutelati che la società ha il potere esclusivo di sfruttare per un periodo determinato. Tra tali beni sono enunciati anche i diritti di autore.
Sempre secondo il citato OIC il diritto di autore comprende:
– le opere dell’ingegno di carattere creativo, quali la musica, le arti figurative, l’architettura ed altro;
– gli altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Al fine della tutela giuridica è necessario che l’opera sia destinata alla comunicazione, in quanto ad essere tutelato non è il contenuto artistico dell’opera ma la forma di espressione della stessa, per esempio un libro.
Per questi motivi, secondo i principi contabili, i diritti di autore vanno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale se soddisfano le seguenti condizioni:
• “titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d’autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ecc.);
• possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti;
• recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi”.
In merito al valore del diritto rilevabile in bilancio, l’OIC chiarisce che i costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati dai costi di produzione interna e da quelli di acquisizione esterna (anche se il pagamento è avvenuto in maniera dilazionata).
L’unica eccezione è rappresentata dal pagamento iniziale seguito dal pagamento di corrispettivi aggiuntivi commisurati alle vendite realizzate. In tale circostanza, gli ulteriori corrispettivi si imputano a conto economico in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.
Come detto, il diritto di autore iscritto in stato patrimoniale è oggetto di ammortamento. Al riguardo l’OIC 24 precisa che: “l’ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è determinato con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione”.
In ultimo, per completezza di trattazione, si rileva che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a), del DPR n. 633/1972.
Fonte: Euroconference 16/04/2016