Anche quest’anno si è giunti al periodo dell’anno in cui le aziende devono decidere se e come omaggiare i propri clienti, fornitori dipendenti e terzi di un dono e/o di una cena natalizia.
Ai fini della corretta scelta occorre tenere a mente i limiti di deducibilità fiscale dei costi e di detraibilità dell’Iva.
In merito alle spese di rappresentanza (cui per ipotesi far rientrare le spese per una cena o una api-cena come è di moda oggi) occorre ricordare che a far data dallo scorso 1° gennaio 2016
l’articolo 108, secondo comma, del Tuir recita:
“Le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento se rispondenti
ai requisiti di inerenza stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in funzione della natura e della destinazione delle stesse. Le spese del periodo precedente sono commisurate all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo in misura pari:
1. all’1,5 per cento dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
2. allo 0,6 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a
50 milioni;
3. allo 0,4 per cento dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni
Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a euro 50”.
L’inerenza si intende soddisfatta qualora le spese siano:
- sostenute con finalità promozionali e di pubbliche relazioni;
- ragionevoli in funzione dell’obiettivo di generare benefici economici;
- coerenti con gli usi e le pratiche commerciali del settore.
Non è però sufficiente soddisfare il criterio dell’inerenza ma è necessario che le spese di rappresentanza siano anche congrue e la congruità andrà determinata rapportando:
- il totale delle spese imputate per competenza nell’esercizio;
- con i ricavi e proventi della gestione caratteristica del periodo di imposta in cui sono sostenute (come risultanti da dichiarazione).
Superato il limite di deducibilità così stabilito, la restante parte delle spese sono da intendersi indeducibili con necessità di operare apposita variazione in aumento in dichiarazione dei redditi.
In merito all’Iva il D.P.R. 633/1972 afferma che:
“non è ammessa la detrazione dell’IVA relativa alle spese di rappresentanza, tranne quelle sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore ad euro 50.”
Da cui:
- spese di rappresentanza di importo non superiore a 50 euro detraibilità del 100%
- spese di rappresentanza superiori ad euro 50 indetraibilità del 100%
Quanto agli omaggi soffermiamoci su quelli destinati alla clientela.
Se l’azienda compra un bene destinato ad omaggio, all’atto dell’acquisto, unitamente all’uscita finanziaria di cassa o banca, rileverà la voce di conto economico accesa agli omaggi facendo sempre attenzione alla detraibilità dell’Iva.
Se invece il bene omaggiato formasse oggetto della produzione propria, si dovrà innanzi tutto rilevare la cessione dell’omaggio che può avvenire con emissione di fattura per singola operazione, ovvero in autofattura.
Quindi occorrerà distinguere a seconda che il cedente applichi o meno la rivalsa dell’Iva, in tal caso in fattura occorrerà scrivere alternativamente:
… con obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. 633/1972;
… senza obbligo di rivalsa ai sensi dell’articolo 18 D.P.R. 633/1972.
Fonte: Euroconference Edizione di sabato 12 novembre 2016