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ZES – ZONE ECONOMICHE SPECIALI

Le Zone Economiche Speciali sono aree geografiche italiane nelle quali si applica una legislazione economica diversa da quella del resto del Paese e in cui sono previsti incentivi speciali a beneficio delle aziende attraverso strumenti di agevolazione fiscale o semplificazioni di tipo amministrativo.

Le ZES devono avere caratteristiche precise: oltre a dover essere istituite all’interno dei confini statali, devono avere delimitazioni definite e comprendere un’area portuale collegata alla rete transeuropea dei trasporti.

Gli obiettivi delle Zes sono tanto semplici quanto ambiziosi: agevolare l’imprenditoria giovanile e rafforzare le imprese già esistenti ma anche attirare attrarre investimenti dall’estero.

La Legge di bilancio per il 2021 ha introdotto una specifica agevolazione fiscale per le aziende che investono nell’ambito delle c.d. Zone Economiche Speciali – ZES (articolo 1, commi 173176, L. 178/2020).

In particolare, a favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica nelle ZES, istituite ai sensi del D.L. 91/2017, è prevista per una riduzione del 50% dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento di tale attività.

La riduzione opera a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è stata iniziata e per i sei successivi (comma 173).

Ai sensi del comma 174, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione le imprese beneficiarie devono:

  • mantenere la loro attività nella ZES per almeno dieci anni;
  • conservare i posti di lavoro creati nell’ambito dell’attività avviata nella ZES per almeno dieci anni.

Il mancato rispetto di tali condizioni comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo di restituzione dell’agevolazione di cui si è già usufruito. Inoltre, è ulteriormente richiesto che le imprese beneficiarie non versino in stato di liquidazione o di scioglimento (comma 175).

Ai sensi dell’articolo 5 D.L. 91/2017 le imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o effettuano investimenti incrementali all’interno delle ZES possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni:

  1. procedure semplificate, individuate anche a mezzo di protocolli e convenzioni tra le amministrazioni locali e statali interessate, e regimi procedimentali speciali, recanti accelerazione dei termini e adempimenti semplificati rispetto alle procedure e ai regimi previsti dalla normativa regolamentare ordinariamente applicabile
  2. credito d’imposta su investimenti effettuati nel limite massimo di 50 milioni di euro, per ciascun progetto, con una agevolazione commisurata alla quota del costo complessivo dei beni che dovranno risultare acquisiti entro e non oltre il 31 dicembre 2021. Le aliquote del credito d’imposta sono stabilite nella misura massima consentita dalla Carta europea degli aiuti a finalità regionale e sono così definite:
  • Un massimale del 25% per le grandi aziende;
  • Un massimale del 35% per le medie ;
  • Un massimale del 45% per le piccole imprese.

Le aree ZES della Sicilia Orientale sono:

ACIREALE
ASSORO
AUGUSTA
AVOLA
BELPASSO
CALTAGIRONE
CARLENTINI
CATANIA
COMISO
ENNA
FLORIDIA
FRANCOFONTE
GELA
LENTINI
MELILLI
MESSINA
MILAZZO
MILITELLO VAL DI CATANIA
MINEO
MODICA
MONFORTE SAN GIORGIO
NISCEMI
PACE DEL MELA
PACHINO
PALAZZOLO ACREIDE
PATERNO’
POZZALLO
PRIOLO GARGALLO
RAGUSA
ROSOLINI
SAN FILIPPO DEL MELA
SAN PIER NICETO
SCORDIA
SIRACUSA
SOLARINO
TROINA
VILLAFRANCA TIRRENA
VITTORIA
VIZZINI

* Si precisa che per ogni Comune rientrante nelle aree Zes vanno verificate le specifiche aree catastali autorizzate.

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NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO

Nuove imprese a tasso zero, è un bando di Invitalia che mia a sostenere la creazione e l’avvio di micro o piccole imprese (startup) da parte di donne e giovani under 36

BENEFICIARI

Il bando “nuove imprese a tasso zero” si rivolge a imprese costituite prevalentemente da giovani under 36 e donne senza limite di età che si trovano nel territorio italiano.

Requisiti

  • imprese costituite in forma societaria da non oltre 12 mesi rispetto alla data di partecipazione al bando
  • anche le persone fisiche – giovani under 36 e donne – possono richiedere l’agevolazione purché poi costituiscano la società entro 45 gg dalla concessione del finanziamento
L’AGEVOLAZIONE

Con una dotazione finanziaria di 150.000.000 di euro, l’incentivo consiste in un finanziamento a tasso zero per progetti imprenditoriali la cui spesa può arrivare fino a 1.500.000 di euro, per un importo fino al 75% delle spese ammissibili e fino a 1.125.000 di euro. Per il restante 25% si prevede il cofinanziamento da parte dell’impresa tramite finanziamenti bancari o risorse proprie.

PROGETTI FINANZIABILI

La misura finanzia attività per la:

  • produzione di beni per il settore industriale, artigianale e della trasformazione di prodotti agricoli
  • fornitura di servizi alle persone e imprese
  • commercio di servizi e beni
  • turismo
  • iniziative imprenditoriali giovanili di particolare rilevanza, come quelli relativi all’innovazione sociale e al settore turistico-culturale

Spese ammissibili: spese per opere murarie nel limite del 40%, o 70% per progetti nel settore del turismo-culturale; macchinari, impianti, attrezzature; licenze, brevetti e marchi; servizi ICT; formazione; consulenze; programmi informatici.

Se dopo questa breve lettura volessi saperne di più e avviare la tua attività, siamo pronti ad assisterti nella predisposizione del business plan, e di tutta la documentazione necessaria per la presentazione del progetto

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ECOSISMA BONUS

Descrizione completa incentivo

L’intervento provvede a incrementare al 110% l’aliquota di detrazione spettante a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici, con riferimento al-le spese sostenute dal 1°luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Soggetti beneficiari:

  • i condomini;
  • le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari; (gli interventi non si applicano ai unità diverse dall’abitazione principale)
  • Istituti autonomi case popolari (IACP)

Spese ammissibili: 

RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (ECO BONUS)

  • interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio ;
  • interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione;
  • interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione; .

Gli interventi di devono comportare un miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, ante e post intervento, rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

MIGLIORAMENTO SISMICO (SISMA BONUS)

Decreto Rilancio 2020  ha previsto il superbonus del 110% anche per gli interventi di miglioramento sismico(c.dSisma Bonusnelle zone sismiche 1, 2 e 3 previsti dall’art. 16 del D.L. n. 63/2013 (commi 1-bis, 1-quater, 1-quinquies e 1-septies) per le spese sostenute dall’1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021. In questo caso è anche prevista la cessione del credito ma con la detrazione ridotta al 90%.

FOTOVOLTAICO

Nel caso si fruisca di una detrazione tra ECO O SISMA BONUS, è possibile utilizzare il superbonus al 110% anche per:

  • l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
  • l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con il superbonus, alle stesse condizioni negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo.

Entità e forma dell’agevolazione: detrazione fiscale al 110% con possibilità di cessione del credito

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CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato il bonus credito di imposta Mezzogiorno fino al 2022.

Attraverso il quale le imprese potranno richiedere l’accesso agli sconti di imposta previsti dall’ultima manovra per i beni strumentali nuovi destinati a strutture collocate nelle regioni del Sud Italia, grazie alla proroga disposta dalla legge di Bilancio 2021 (commi 171-172), le imprese hanno ancora a disposizione il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno, di cui all’art. 1 commi 98 e seguenti, della legge di Stabilità 2016 (l. n. 208/2015).

Sono agevolabili gli investimenti facenti parte di un progetto di investimento iniziale e relativi all’acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 3 milioni di euro per le piccole imprese, a 10 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

L’intensità massima dell’aiuto è pari:

  • al 45% per le piccole imprese, al 35% per le medie imprese, al 25% per le grandi imprese per le Regioni Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna;
  • al 30% per le piccole imprese, al 20% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese, per le Regioni Abruzzo e Molise

Scadenza

31.12.2022

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RESTO AL SUD

Con la legge di Bilancio 2021 Resto al Sud è stato ulteriormente ampliato permettendo la possibilità di parteciparvi a tutti i soggetti fino a 55 anni, compresi i professionisti.

Le richieste di agevolazioni alla misura Resto al Sud nasce per i soggetti fino a 35 anni, ampliati con la legge di Bilancio ai soggetti di età’ compresa tra i 18 e i 45 anni, ma la con la legge di Bilancio 2021 di recente approvazione l’età anagrafica viene ampliata a 55 anni

GLi ulteriori requisiti necessari per poter partecipare al bando sono:

  • essere  residenti in una delle seguenti regioni:
  • Abruzzo,
  • Basilicata,
  • Calabria,
  • Campania,
  • Molise,
  • Puglia,
  • Sardegna,
  • Sicilia,
  • Lazio,
  • Marche
  • Umbria;
  • Trasferire la residenza nelle suddette regioni dopo la comunicazione di esito positivo;
  • Non avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per tutta la durata del finanziamento;
  • Non essere già titolari di altra attività di impresa in esercizio.
  • Solo per i professionisti titolari di Partita IVA (introdotti con la legge di bilancio 2020), non risultare titolari di partita IVA, nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni.

Possono inoltre presentare richiesta di finanziamento Resto al Sud le società, anche cooperative, le ditte individuali costituite successivamente alla data del 21 giugno 2017, o i team di persone che si costituiscono entro 60 giorni (o 120 se residenti all’estero) dopo l’esito positivo della valutazione.

Partecipando al bando Resto al Sud di Invitalia è possibile avviare iniziative imprenditoriali per:

  • produzione di beni nei settori industria, artigianato, trasformazione dei prodotti agricoli, pesca e acquacoltura;
  • fornitura di servizi alle imprese e alle persone;
  • turismo.
  • professionisti

Attività escluse dal finanziamento Resto al Sud

Attenzione però! Sono escluse dal finanziamento le attività agricole e il commercio.

 

Resto al Sud finanzia l’avvio di progetti imprenditoriali con un programma di spesa di massimo 60 mila euro per il singolo soggetto richiedente. Nel caso di più soggetti, l’importo massimo del finanziamento è pari a 50 mila euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.

ll finanziamento, a copertura del 100% delle spese ammissibili, è cosi’ articolato:

  • 50% erogato come finanziamento a fondo perduto
  • Il restante 50% come finanziamento bancario, del 65%, concesso da un istituto di credito aderente alla convenzione tra Invitalia e ABI, garantito dal Fondo di garanzia per le PMI.

Il finanziamento bancario dovrà essere restituito in 8 anni e beneficia di un contributo in conto interessi che copre integralmente gli interessi del finanziamento.

Spese ammissibili

Sono ammissibili alle agevolazioni del bando Reso al Sud le spese sostenute dal soggetto beneficiario relative all’acquisto di beni e servizi rientranti nelle seguenti categorie:

  • Spese di ristrutturazione o manutenzione straordinaria di beni immobili – massimo 30% del programma di spesa;
  • Investimento in macchinari, impianti ed attrezzature nuovi;
  • programmi informatici e servizi per le tecnologie,
  • spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività d’impresa nella misura massima del 20% del programma di spesa (affitti, utenze);
  • spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attività finanziata.

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Modifiche in vista sulla deduzione Imu

La bozza del disegno di Legge di Bilancio2020 ridisegna ancora una volta le regole di deduzione dell’Imu relativa agli immobili strumentali dal reddito d’impresa e derivante dall’esercizio di arti e professioni.

Si ricorda che l’articolo 3 D.L. 34/2019 (cd. Decreto crescita) è di recente intervenuto sulla materia, prevedendo la deducibilità dell’Imu dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 50% per il periodo d’imposta 2019;
  • 60%per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 70%per il periodo d’imposta 2022;

ai sensi del comma 2 della disposizione, e

  • 100%a partire dal 2023, quindi a regime;

in base al comma 1 della disposizione medesima.

L’obiettivo del Legislatore, dunque, era quello di giungere, sebbene nel giro di 5 anni, alla piena deducibilità dell’Imu, che per non poche imprese rappresenta un vero e proprio salasso da sopportare.

Il decreto, invece, confermava l’integrale indeducibilità del tributo comunale dalla base imponibile Irap.

Il Legislatore della prossima Legge di Bilancio, sulla base del testo provvisorio diffuso nei giorni scorsi, intende nuovamente riformulare il regime di deducibilità dell’Imu degli immobili strumentali, sostituendo l’intero articolo 3 del Decreto crescita con la previsione secondo cui “Per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, l’Imu relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni nella misura del 50 per cento”.

Se ciò dovesse essere confermato nella versione definitiva della Legge di Stabilità, nulla cambierebbe con riferimento al periodo d’imposta 2019, siccome la percentuale di deducibilità rimarrebbe fissata al 50%.

Contestualmente, nella sezione della bozza dedicata a quella che sarà la nuova Imu, per effetto della prospettata unificazione con la Tasi, viene stabilita la deducibilità del tributo comunale dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo nelle seguenti misure:

  • 60% per i periodi d’imposta 2020 e 2021;
  • 100% dal periodo d’imposta 2022.

In pratica, quindi, l’intenzione è quella di anticipare di un anno l’integrale deduzione dell’Imu dal reddito d’impresa o professionale, ferma restando la piena indeducibilità del tributo comunale ai fini dell’Irap.

Certamente, quella in analisi rappresenta una modifica che sarebbe da accogliere con favore, agevolando le imprese e i professionisti che possiedono uno o più immobili strumentali.

A tal riguardo si ricorda che, nell’ambito del reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 43, comma 2, Tuir, vanno considerati come strumentali:

  • gli immobili che, per le loro caratteristiche, non sono suscettibili di diversa utilizzazionesalvo radicali trasformazioni, ancorché concessi in locazione o comodato oppure non utilizzati (immobili strumentali per natura). Sono considerati tali quelli classificati nelle categorie catastali A/10, B, C, D ed E;
  • gli immobili esclusivamente e direttamente utilizzati dall’impresaper lo svolgimento dell’attività, a prescindere dalla classificazione catastale (immobili strumentali per destinazione).

Per quanto riguarda gli esercenti arti e professioni, invece, sempre il comma 2 dell’articolo 43 Tuir considera strumentali gli immobili utilizzati direttamente dall’artista o dal professionista per l’esercizio esclusivo dell’attività, senza che assuma rilevanza il fatto che l’acquisto sia stato effettuato spendendo la partita Iva oppure in qualità di persona fisica, e a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza (cd. immobili strumentali per destinazione).

Non rientrano tra gli immobili strumentali quelli utilizzati ad uso promiscuo dall’impresa oppure dall’artista o professionista, con la conseguenza che la relativa Imu non può essere portata in deduzione dal reddito dell’attività.

Evidentemente, soffrono dell’indeducibilità del tributo comunale anche gli immobili patrimonio detenuti dalle imprese, ossia i fabbricati abitativi non utilizzati per lo svolgimento dell’attività d’impresa, né costituenti beni merce.

Fonte Euroconference

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MISE. Microcredito. Finanziamento a tasso agevolato fino a € 25.000

L’intervento del Fondo mediante la concessione di una garanzia pubblica sulle operazioni di microcredito ha lo scopo di sostenere l’avvio e lo sviluppo della microimprenditorialità favorendone l’accesso alle fonti finanziarie.

Soggetti beneficiari I soggetti beneficiari che possono ottenere la garanzia sono esclusivamente le imprese già costituite o i professionisti già titolari di partita IVA, in entrambi i casi da non più di 5 anni. Professionisti e imprese non possono avere più di 5 dipendenti, ovvero 10 nel caso di Società di persone, SRL semplificate, cooperative. Ulteriori limitazioni riguardano l’attivo patrimoniale (massimo 300.000 €), i ricavi lordi (fino a 200.000 €) e livello di indebitamento (non superiore a 100.000 €).

Per essere ammissibili al Fondo i professionisti, inoltre, devono essere iscritti agli ordini professionali o aderire alle associazioni professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Professionisti e imprese devono operare nei settori ammissibili in base alle Disposizioni operative del Fondo. Tipologia di spese ammissibili Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i finanziamenti finalizzati all’acquisto di beni e servizi direttamente connessi all’attività svolta (compreso il pagamento dei canoni del leasing, il microleasing finanziario e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative), al pagamento di retribuzioni di nuovi dipendenti o soci lavoratori e al sostenimento dei costi per corsi di formazione. Entità e forma dell’agevolazione I finanziamenti possono avere una durata massima di 7 anni, non possono essere assistiti da garanzie reali e non possono eccedere il limite di €25.000 per ciascun beneficiario. Tale limite può essere aumentato di €10.000 qualora il finanziamento preveda l’erogazione frazionata, subordinando i versamenti al pagamento puntuale di almeno le ultime sei rate pregresse e al raggiungimento di risultati intermedi stabiliti dal contratto. E’ possibile concedere allo stesso soggetto un nuovo finanziamento per un ammontare, che sommato al debito residuo di altre operazioni di microcredito, non superi il limite di 25.000 € o, nei casi previsti, di 35.000 €.

Scadenza L’intervento del Fondo sulle operazioni di microcredito è disponibile fino ad esaurimento fondi

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MISE. Voucher Innovation Manager

Il decreto finanzia un contributo a fondo perduto in forma di voucher, a beneficio delle micro, piccole e medie imprese per l’acquisto di consulenze specialistiche in materia di processi di trasformazione tecnologica e digitale, attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0, e di processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi dell’impresa, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Soggetti beneficiari Possono beneficiare del contributo a fondo perduto di cui al presente decreto le imprese che, sia alla data di presentazione della domanda sia alla data di comunicazione dell’ammissione al contributo, sono in possesso dei seguenti requisiti: a) qualificarsi come micro, piccola o media impresa indipendentemente dalla forma giuridica, dal regime contabile adottato, nonché dalle modalità di determinazione del reddito ai fini fiscali; b) avere sede legale e/o unità locale attiva sul territorio nazionale e risultare iscritte al Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente; c) non essere destinatarie di sanzioni interdittive e risultare in regola con il versamento dei contributi previdenziali; d) non essere sottoposte a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; e) non aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti sui quali pende un ordine di recupero. Possono beneficiare del contributo anche le imprese aderenti a un contratto di rete a condizione che tale contratto configuri una collaborazione effettiva e stabile e preveda nel programma comune lo sviluppo di processi innovativi in materia di trasformazione tecnologica e digitale attraverso le tecnologie abilitanti previste dal Piano nazionale impresa 4.0 e/o lo sviluppo di processi innovativi in materia di organizzazione, pianificazione e gestione delle attività, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali.

Si considerano ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzare e supportare i processi di innovazione, trasformazione tecnologica e digitale attraverso l’applicazione di una o più delle seguenti tecnologie abilitanti: a) big data e analisi dei dati; b) cloud, fog e quantum computing; c) cyber security; d) integrazione delle tecnologie della Next Production Revolution (NPR) nei processi aziendali, anche e con particolare riguardo alle produzioni di natura tradizionale; e) simulazione e sistemi cyberfisici; f) prototipazione rapida; g) sistemi di visualizzazione, realtà virtuale (RV) e realtà aumentata (RA); h) robotica avanzata e collaborativa; i) interfaccia uomo-macchina; l) manifattura additiva e stampa tridimensionale; m) internet delle cose e delle macchine; n) integrazione e sviluppo digitale dei processi aziendali; o) programmi di digital marketing, quali processi trasformativi e abilitanti per l’innovazione di tutti i processi di valorizzazione di marchi e segni distintivi (c.d. “branding”) e sviluppo commerciale verso mercati; p) programmi di open innovation. Sono inoltre ammissibili al contributo le spese sostenute a titolo di compenso per le prestazioni di consulenza specialistica rese da un manager dell’innovazione qualificato, indipendente e inserito temporaneamente, con un contratto di consulenza di durata non inferiore a nove mesi, nella struttura organizzativa dell’impresa o della rete, al fine di indirizzarne e supportarne i processi di ammodernamento degli assetti gestionali e organizzativi, compreso l’accesso ai mercati finanziari e dei capitali, attraverso: a) l’applicazione di nuovi metodi organizzativi nelle pratiche commerciali, nelle strategie di gestione aziendale, nell’organizzazione del luogo di lavoro, a condizione che comportino un significativo processo di innovazione organizzativa dell’impresa; b) l’avvio di percorsi finalizzati alla quotazione su mercati regolamentati o non regolamentati, alla partecipazione al Programma Elite, all’apertura del capitale di rischio a investitori indipendenti specializzati nel private equity o nel venture capital, all’utilizzo dei nuovi strumenti di finanza alternativa e digitale quali, a titolo esemplificativo, l’equity crowdfunding, l’invoice financing, l’emissione di minibond. Il contenuto e le finalità delle prestazioni consulenziali rilevanti agli effetti dell’ammissione al contributo, nonché le modalità organizzative adottate per il loro concreto svolgimento nel corso del rapporto, devono risultare dal contratto di consulenza specialistica sottoscritto tra l’impresa o la rete di imprese e la società di consulenza o il manager dell’innovazione.

Entità e forma dell’agevolazione Nei confronti delle imprese che rientrano nella definizione di micro e piccole imprese, il contributo è riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 40.000 euro. Nei confronti delle imprese che alle stesse date rientrano nella definizione di medie imprese ai sensi della predetta Raccomandazione, il contributo è attribuito in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo di 25.000 euro. Nel caso in cui la domanda di ammissione al contributo sia presentata da una rete di imprese, il contributo è in ogni caso fissato in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo complessivo di 80.000 euro

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Resto al Sud, incentivi per under 45 nel Mezzogiorno

Si chiama “Resto al Sud”, la nuova misura che è gestita da Invitalia per incentivare i giovani all’avvio di attività imprenditoriali nelle regioni del Mezzogiorno.

La presente misura, si pone l’obiettivo di promuovere la costituzione di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, da parte di giovani imprenditori.

Sono finanziati i progetti imprenditoriali relativi alla produzione di beni e servizi nei settori dell’artigianato, dell’industria, della pesca e dell’acquacultura, ovvero relativi alla fornitura di servizi, compresi i servizi turistici. Sono escluse le attività del commercio ad eccezione della vendita dei beni prodotti nell’attività di impresa.

Le agevolazioni sono rivolte agli under 46 che:

a) Siano residenti in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia al momento della presentazione della domanda o vi trasferiscano la residenza entro sessanta giorni, o entro centoventi se residenti all’estero, dalla comunicazione del positivo esito dell’istruttoria;

b) non devono essere titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso un altro soggetto;

c) non risultino gia’ titolari di attivita’ di impresa in esercizio alla data del 21 giugno 2017 o beneficiari, nell’ultimo triennio, a decorrere dalla data di presentazione della domanda, di ulteriori misure a livello nazionale a favore dell’autoimprenditorialita’.

d) (per i liberi professionisti): non risultano titolari di partita IVA , nei dodici mesi antecedenti alla presentazione della domanda, per lo svolgimento di un’attività analoga a quella per cui chiedono le agevolazioni

I soggetti possono presentare domanda di ammissione alle agevolazioni purche’ risultino gia’ costituiti, al momento della presentazione della domanda e comunque successivamente alla data del 21 giugno 2017, o si costituiscano, entro sessanta giorni, o entro centoventi giorni in caso di residenza all’estero, dalla data di comunicazione del positivo esito dell’istruttoria, nelle seguenti forme giuridiche:

a) impresa individuale;

b) societa’, ivi incluse le societa’ cooperative. I soggetti risultati beneficiari delle agevolazioni devono mantenere la residenza nelle regioni indicate per tutta la durata del finanziamento e le PMI risultate beneficiarie delle agevolazioni, devono mantenere, per tutta la durata del finanziamento, la sede legale e operativa nelle regioni indicate.

Tipologia di spese ammissibili:

a) opere edili relative a interventi di ristrutturazione e/o manutenzione straordinaria connessa all’attivita’ del soggetto beneficiario nel limite massimo del trenta per cento del programma di spesa;

b) macchinari, impianti ed attrezzature nuovi di fabbrica;

c) programmi informatici e servizi per le tecnologie dell’informazione e della telecomunicazione (TIC) connessi alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;

d) spese relative al capitale circolante inerente allo svolgimento dell’attività’ d’impresa nella misura massima del venti per cento del programma di spesa; sono ammissibili le spese per materie prime, materiali di consumo, semilavorati e prodotti finiti, utenze e canoni di locazione per immobili, eventuali canoni di leasing, acquisizione di garanzie assicurative funzionali all’attivita’ finanziata. Non sono ammissibili le spese di progettazione, le consulenze e quelle relative al costo del personale dipendente.

Ciascun soggetto richiedente riceve un finanziamento fino ad un massimo di 50.000 euro.

Nel caso in cui l’istanza sia presentata da piu’ soggetti richiedenti, gia’ costituiti o che intendano costituirsi in forma societaria, l’importo massimo del finanziamento e’ pari a 50.000 euro per ciascun soggetto richiedente fino ad un ammontare massimo complessivo di 200.000 euro.

Il finanziamento, a copertura del cento per cento delle spese ammissibili, e’ cosi’ articolato:

a) 35% per cento come contributo a fondo perduto erogato dal Soggetto gestore;

b) 65% per cento sotto forma di finanziamento bancario, concesso da istituti di credito assistito da un contributo in conto interessi erogato dal Soggetto gestore e dalla garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le PMI. Il finanziamento bancario e’ rimborsato entro otto anni dall’erogazione del finanziamento, di cui i primi due anni di pre-ammortamento.

 

 

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Split payment: regole applicative con elenchi P.A. e società

Con il decreto del 27 giugno 2017, pubblicato on line nella giornata di ieri, il Ministro dell’economia e delle finanze fissa le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di split payment applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire prossimo 1° luglio.

Contestualmente, sono resi disponibili gli elenchi delle pubbliche Amministrazioni e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

In base al meccanismo dello split le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata dal fornitore in funzione della data in cui l’Iva diviene esigibile (pagamento del corrispettivo). Al riguardo il nuovo D.M. modifica le disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015 prevedendo che le pubbliche Amministrazioni e le società equiparate possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione o – anche – della registrazione della fattura.Vengono altresì modificate le regole relative alle modalità di contabilizzazione dell’Iva.

Secondo le nuove disposizioni le P.A. e le società che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazioni alle quali sono identificate, effettuano il versamento dell’imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l’esigibilità, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In tal caso, per l’assolvimento dell’acconto Iva, è necessario un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata allo split.

Resta comunque ferma la possibilità di annotare le fatture nel registro delle fatture emesse così da far confluire l’Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche. In questa ipotesi l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo comprendente l’imposta soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’individuazione delle P.A. che devono applicare lo split, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, così come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per le operazioni fatturate dal 2018, il riferimento diventa l’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.

 

Relativamente alle società “assimilate”, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per facilitarne l’individuazione sono stati pubblicati sul sito del MEF i seguenti elenchi:

  • elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Questi elenchi devono considerarsi provvisori poiché i soggetti interessati possono segnalare, entro il 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

Per le operazioni fatturate dal 2018, invece, lo split payment trova applicazione per le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco provvisorio da parte del MEF. A seguito dell’interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalate eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l’elenco definitivo con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l’anno successivo.

Il D.M. dello scorso 27 giugno prevede, poi, che, fino all’adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello split payment per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono accantonare l’Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso versata entro il 16 novembre 2017.

Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, il decreto stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, le società interessate possono annotare le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il versamento della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.

Infine, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell’acconto Iva 2017, i soggetti passivi che applicano lo split, qualora utilizzino il metodo storico e la nuova modalità di versamento “separata”, devono tener conto dell’Iva relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Fonte Euroconference del giugno 2017

 

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