La riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote di partecipazione in società prevista dal disegno di legge di stabilità 2016 non consente di affrancare il costo fiscale della partecipazione in caso di recesso del socio persona fisica dalla società. Nella disciplina civilistica delle società di capitali (articolo 2437 e seguenti per le spa, ed articolo 2473 per le srl), sono previste numerose fattispecie al ricorrere della quali il socio è legittimato ad esercitare il diritto di recesso, con conseguente liquidazione del valore della quota del socio tramite utilizzo del patrimonio netto della società.
La quota di capitale liquidata al socio uscente è accresciuta ai soci “superstiti”. In altre parole, l’uscita del socio dalla società può avvenire principalmente tramite due modalità:
- recesso “tipico”, previsto al ricorrere delle fattispecie indicate nelle già citate disposizioni del codice civile, che comporta il rimborso del valore della quota al socio con utilizzo di risorse della società (attingendo dalle riserve di patrimonio netto);
- recesso “atipico”, che deriva dalla cessione della partecipazione del socio uscente ai soci “superstiti” ovvero ad un terzo estraneo alla compagine sociale. In tale ipotesi, il patrimonio netto della società non è in alcun modo intaccato, poiché l’operazione avviene direttamente tra il socio uscente e quello subentrante, incidendo quindi sulle loro posizioni patrimoniali.
È bene precisare che nell’ambito delle disposizioni civilistiche che regolano il recesso “tipico”, il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al socio uscente, gli amministratori offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci (in proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale. Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile procedere alla liquidazione del valore della quota del socio recedente, utilizzando le riserve presenti nel patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale, la natura del reddito percepito dal socio uscente (persona fisica) dipende dalle modalità di uscita dello stesso dalla società, e più precisamente:
- in caso di recesso “tipico”, il socio realizza un reddito di capitale ai sensi dell’articolo 47, comma 7, del Tuir, pari alla differenza tra corrispettivo percepito per la liquidazione della quota e costo fiscale della stessa. Si tratta quindi di un dividendo tassato secondo le regole previste dallo stesso articolo 47 del Tuir (tassazione “secca” del 26% in presenza di partecipazione non qualificata, o tassazione ordinaria del 49,72% del dividendo percepito in caso di partecipazione qualificata), rilevante nel periodo d’imposta in cui il reddito stesso è percepito. È bene evidenziare che l’eccedenza in questione assume in ogni caso la natura di reddito di capitale anche se le somme da attribuire al socio recedente sono prelevate dalle riserve di capitale (circolare 16.6.20014, n. 26/E);
- in caso di recesso “atipico”, il socio realizza un reddito diverso di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis), del Tuir (capital gain), pari alla differenza tra corrispettivo percepito e costo fiscale della partecipazione (tassazione “secca” del 26% in presenza di partecipazione non qualificata, o tassazione ordinaria del 49,72% del reddito percepito in caso di partecipazione qualificata). Al pari dei redditi di capitale, anche quello in questione è tassato in base al principio di cassa nel periodo d’imposta in cui lo stesso è percepito.
Nel confronto tra le due “opzioni” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo riguarda la determinazione del costo fiscale della partecipazione da contrapporre al valore percepito dal realizzo della partecipazione, poiché come rilevato nella circolare n. 10/E/2005 e nella successiva n. 16/E/2005 l’eventuale rivalutazione del costo fiscale della partecipazione con il versamento dell’imposta sostitutiva rileva ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis), del Tuir. In altre parole, il socio che esce dalla società con il recesso “tipico”, poiché realizza un reddito di capitale, non può contrapporre al valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della rivalutazione della quota con il pagamento della predetta imposta sostituiva, ma deve aver riguardo al costo della partecipazione esistente prima di aver eseguito la rivalutazione stessa. Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l’eventuale recesso in perdita, che si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione. In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile secondo le regole del capital gain, ossia a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze. Tale regola trova un’eccezione nell’ipotesi in cui la minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione ad un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa non può essere utilizzata in base alle regole descritte. Al contrario, il recesso “tipico” in perdita non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.
Fonte: Euroconference del 11 dicembre 2015