L’attività di bed and breakfast è generalmente svolta da soggetti privati che, disponendo di alcune stanze libere, decidono di metterle a disposizione degli ospiti.
Non configurandosi un’attività imprenditoriale, generalmente i contribuenti ritengono di dover versare anche la tassa sui rifiuti (oggi TARI), come una normale abitazione privata.
Tuttavia è ormai pacifico che i Comuni possano stabilire particolari tariffe TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast, prevedendo altresì l’obbligo di presentare apposita dichiarazione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015, ha infatti ritenuto legittima la delibera comunale che, nel regolamentare la tassa sui rifiuti, aveva creato una sottocategoria “con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4)”, al fine di tener conto “della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi” che connatura, appunto, i bed and breakfast.
È quindi irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’immobile sia comunque destinato a civile abitazione, in quanto l’uso concreto che ne viene fatto implica la produzione di rifiuti in misura superiore rispetto ad una semplice utenza residenziale.
Resta comunque salva la possibilità di prova contraria in capo al contribuente.
La sentenza in commento, tra l’altro, si sofferma anche sulla sanzione per omessa denuncia, e, con un’interpretazione che può lasciare qualche perplessità, chiarisce che, nel caso oggetto della pronuncia, non poteva essere irrogata alcuna sanzione, in quanto non vi era stato un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ma un semplice diverso uso.
È tuttavia opportuno precisare che molti regolamenti comunali oggi richiedono al contribuente, all’avvio dell’attività di bed and breakfast, la presentazione di una denuncia di variazione ai fini della tassa rifiuti, ove indicare i metri quadri destinati allo svolgimento della suddetta attività, con riferimento ai quali la TARI deve essere calcolata applicando una diversa tariffa.
In conclusione, giova richiamare la nota IFEL del 15.03.2016, dedicata, appunto, alla quantificazione della tariffa rifiuti per i bed and breakfast, la quale, nell’analizzare i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza, ha confermato le sue precedenti indicazioni, chiarendo che:
- non è opportuno equiparare i B&B agli alberghi, essendo invece più corretto prevedere una specifica tariffa che, comunque, tenga conto della maggior produzione di rifiuti, almeno potenziale, da parte di questa particolare tipologia di struttura,
- nel caso in cui il Comune non abbia deliberato un’apposita tariffa per i B&B si rende comunque necessario applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche.
Fonte Euroconference del 29 giugno 2017