Un importante istituto deflattivo del contenzioso tributario è rappresentato dal procedimento di reclamo/mediazione, che è finalizzato a consentire un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e una verifica circa la possibilità di evitare l’instaurazione di un giudizio.
Quindi, tale procedimento consiste in una fase amministrativa diretta a risolvere in via stragiudiziale la controversia insorta tra contribuente ed Amministrazione finanziaria. Esso è disciplinato dall’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, introdotto dal D.L. 98/2011 e, successivamente, più volte modificato sino ad arrivare alla riforma operata dal D.Lgs. 156/2015.
Quest’ultimo ha esteso l’ambito di applicazione dell’istituto, che era circoscritto alle controversie sugli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, prevedendo che, a partire dal 1° gennaio 2016, esso possa avere ad oggetto gli atti emessi da tutti gli enti impositori (ivi compresi, l’Agenzia delle Dogane e gli enti territoriali), nonché da agenti e concessionari privati della riscossione.
La scelta di ampliare la platea degli enti coinvolti è giustificata dal principio di economicità dell’azione amministrativa, preso atto dell’efficacia deflattiva riscontrata in relazione al contenzioso sugli atti emessi dall’Agenzia delle Entrate e dell’elevato numero di controversie di modesto valore che caratterizza in generale il contenzioso tributario.
Per quanto concerne, invece, il valore delle liti reclamabili, nel sistema attualmente vigente è previsto che il procedimento di reclamo/mediazione debba obbligatoriamente e preliminarmente interessare gli atti di valore non superiore a 20.000 euro.
A tal proposito, occorre evidenziare però che il D.L. 50/2017 ha ulteriormente esteso la portata applicativa dell’istituto, elevando da 20.000 euro a 50.000 euro il limite entro cui le liti devono essere assoggettate a reclamo/mediazione. Tale novità non ha effetto immediato, ma opererà per gli atti impugnabili, quali, ad esempio, l’avviso di accertamento, la cartella di pagamento, ecc., notificati a partire dal prossimo 1° gennaio 2018.
Invece, le modalità di determinazione del valore della lite risultano invariate, con la conseguenza che tale valore deve essere calcolato prendendo come riferimento l’importo chiesto a titolo di tributo, al netto di interessi e sanzioni irrogate. In caso di liti relative esclusivamente a sanzioni, tale valore è dato dall’importo della sanzione contestata.
Si ricorda infine che, in caso di controversia ricadente nell’ambito di operatività dell’articolo 17-bis D.Lgs. 546/1992, la notificazione del ricorso dà automaticamente avvio alla procedura del reclamo, che può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.
Com’è noto, tale procedura, finalizzata all’annullamento, totale o parziale, dell’atto o alla mediazione della pretesa erariale, deve essere conclusa entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla notifica del ricorso, ai quali si applica, per espressa previsione di legge, la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza dei predetti 90 giorni, con la conseguenza che il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente inizia a decorrere solo una volta trascorso il tempo utile per esperire la procedura. Pertanto, la Commissione tributaria provinciale, se rileva che la costituzione in giudizio è avvenuta prima dello scadere dei 90 giorni, rinvia la trattazione della causa per consentire l’esame del reclamo.
tratto da Euroconference 06/06/2017