È noto che, oltre alle cartelle di pagamento riguardanti imposte dirette e indirette, possono essere oggetto di rottamazione anche i ruoli riferiti ai tributi locali e alle violazioni del codice della strada; per questi ultimi è doveroso segnalare che la c.d. “rottamazione” è limitata agli interessi.
Per quanto riguarda i tributi locali, la rottamazione è sicuramente ammessa quando la relativa riscossione è affidata ad Equitalia. Dal punto di vista oggettivo, l’articolo 6 D.L. 193/2016 prevede la rottamazione di tutti i crediti comunali:
1. sia di natura tributaria, quali ad esempio Imu, Ici, Tasi, Tares, Tarsu, ecc.;
2. sia di natura patrimoniale, quali ad esempio i ruoli per il mancato pagamento di mense scolastiche, trasporti, ecc..
Al pari delle altre fattispecie, ai debitori è consentita l’estinzione del proprio debito senza il pagamento delle sanzione e degli interessi di mora.
Anche sotto il profilo procedurale si ravvisa una perfetta coincidenza. Infatti, il Comune nel caso di affidamento della riscossione ad Equitalia riveste il ruolo di spettatore inerme, nel senso che la norma in commento determina un vero e proprio “sorpasso” arbitrario di tutti quei Comuni che hanno adottato la citata scelta per la riscossione in luogo del procedimento di ingiunzione diretta. Sul punto, infatti, si ricorda che il ruolo e il procedimento d’ingiunzione rappresentano due modalità di riscossione differenti a disposizione degli Enti locali, dove il primo – il ruolo – rappresenta lo strumento sicuramente più celere ed efficace.
In definitiva, i Comuni che hanno deciso di affidarsi all’Agente delle riscossione – Equitalia – per la riscossione di somme di derivazione locale devono procedere con la rottamazione delle sanzioni e degli interessi di mora relativi a tutti i tributi locali iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2016, con una gestione diretta da parte di Equitalia.
In sede di conversione del D.L. 193/2016, il Legislatore ha approvato un emendamento con cui è stata estesa la rottamazione anche ai Comuni ed agli altri Enti locali (circa 4.500) che riscuotono le somme loro spettanti attraverso l’ingiunzione di pagamento e non solo attraverso il ruolo.
Dal punto di vista normativo, il nuovo articolo 6-ter D.L. 193/2016, rubricato “Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali”, così dispone:
“1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, degli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell’adozione dell’atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.
2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche:
a. il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018;
b. le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata;
c. i termini per la presentazione dell’istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l’istanza stessa, assumendo l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi;
d. il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l’ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.
3. A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.
4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell’istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.
5. Si applicano i commi 10 e 11 dell’articolo 6.
6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l’attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti”.
Dall’analisi della riportata disposizione normativa emerge quindi che anche gli Enti locali che hanno intrapreso la strada delle riscossione mediante l’ingiunzione possono scegliere di applicare la procedura della rottamazione in relazione ai provvedimenti notificati tra il 2000 e il 2016. In tal caso, le modalità di definizione sono rimesse agli stessi Enti locali, mediante apposito “regolamento” da emanarsi entro 60 giorni dal 1° dicembre 2016, data di conversione el D.L. 193/2016.
Fonte Euroconference del 10 gennaio 2017