A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, che hanno profondamente riformato la disciplina di bilancio, si rende necessario l’intervento del Legislatore fiscale, al fine di fronteggiare alcuni aspetti incidenti altresì sulla determinazione delle imposte.
Si pensi, a tal proposito, all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, così come all’impossibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità.
Le novità sono applicabili dagli esercizi decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: pertanto, già da un paio di mesi risulta necessario confrontarsi con le modifiche introdotte.
Tuttavia molti dubbi sono correlati a queste novità, non solo in materia prettamente contabile, ma anche fiscale.
RIFORMA BILANCIO: CRITICITÀ IN MATERIA FISCALE
L’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria inciderà sulla determinazione di numerosi aggregati ed indicatori di bilancio necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali.
Si pensi, a titolo di esempio, alle seguenti fattispecie:
- il Rol (per la deducibilità degli interessi passivi);
- il Mol (per individuare la presenza di una causa di disapplicazione automatica per le società in perdita sistematica);
- l’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, utile per la determinazione della soglia di deducibilità delle spese di rappresentanza.
A quanto appena esposto vanno altresì aggiunti gli effetti in tema di determinazione dell’imponibile Irap.
Come noto, a seguito delle novità introdotte, non sarà più consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità.
Il Legislatore fiscale potrà quindi continuare a consentire una ripartizione del costo in più annualità (ma ciò dovrebbe essere necessariamente fatto extracontabilmente), oppure potrà optare per la riformulazione della norma fiscale, rendendo quindi integralmente deducibili nell’esercizio di competenza gli oneri in commento. Dubbi potrebbero inoltre sorgere con riferimento agli oneri già capitalizzati negli anni precedenti l’entrata in vigore delle riforme. In questo caso, sicuramente molto dipenderà dalle scelte che saranno operate dall’Oic in sede di emanazione dei nuovi principi contabili nazionali, sebbene le scelte del Legislatore fiscale potrebbero essere diverse. Potrà pertanto accadere che:
- ai fini contabili si renda necessaria l’iscrizione del costo residuo interamente nell’esercizio di entrata in vigore delle riforme;
- mentre, dal punto di vista fiscale sia consentito il riporto in avanti degli oneri residui.
Un altro aspetto rilevante riguarda i nuovi criteri di valutazione adottati, tra i quali spicca il nuovo metodo del costo storico ammortizzato, che dovrà essere utilizzato dalle società non piccole per la valutazione dei crediti, debiti e titoli immobilizzati.
In virtù delle nuove disposizioni in tema di valutazione al costo storico ammortizzato emergeranno delle differenze di valutazione, il cui trattamento fiscale dovrà essere disciplinato dal Legislatore fiscale.
Con specifico riferimento alla nuova disciplina delle azioni proprie, l’iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto potrebbe avere rilevanti effetti nella determinazione dell’ACE, in quanto l’incremento patrimoniale su cui calcolare il rendimento nozionale non può comunque eccedere il patrimonio netto.
Le poste di bilancio, in passato non previste, relative all’iscrizione in bilancio delle variazioni derivanti dalla valutazione dei derivati dovranno trovare una specifica disciplina fiscale.
Fonte Fiscal Focus del 17/02/2016