Con il D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese ed è stata
implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le
direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tra le novità introdotte dal decreto figura l’inserimento
nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le società di capitali di ridotte
dimensioni le c.d micro-imprese che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il “bilancio
super-semplificato”.
Chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate
tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo
esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre
limiti:
– totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;
– o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;
– o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.
Codeste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi
previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi
criteri di valutazione. Quindi, lo schema di bilancio resta quello abbreviato di cui all’art. 2435–
bis c.c., con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015, il c.d Decreto Bilanci, vi ha
apportato.
Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto normalmente disciplinato dal codice civile
per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto
minimo dello stesso. In particolare, nello schema del bilancio in forma abbreviata, per effetto
delle modifiche apportate all’art. 2435-bis:
– nello Stato Patrimoniale non è più prevista l’annotazione degli ammortamenti e delle
svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali – lo schema attuale, al
contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di
ammortamento;
– nel Conto Economico nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria
classificata sotto la lettera “E) Proventi e oneri straordinari” – e sono raggruppabili – le voci
D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le
voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del
rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo
aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per
le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.
L’esonero dalla compilazione della relazione sulla gestione è legato all’indicazione, sempre in
calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del
codice civile:
• il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per
tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della
corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle
alienazioni;
• il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società
controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per
interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.
L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di
indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16)
che riguardano:
-gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di
tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la situazione
patrimoniale e finanziaria della società, distinguendo quelli relativi a imprese controllate,
collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;
– le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori
e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.
La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il
secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art.
2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art.
2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma
ordinaria.
Fonte Euroconference news del 10/2/2016