I medici di medicina generale, operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e destinatari di cedolini aventi determinati requisiti, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Questo è quanto affermato ieri dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 98/E/2015.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un quesito posto dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), ha ricordato innanzitutto la piena equiparazione delle fatture elettroniche con quelle analogiche, in quanto le prime non fanno parte di una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”. Così, pur nel limite della compatibilità con gli elementi caratterizzanti, per le fatture elettroniche continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti emanati in precedenza, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, sia per quanto riguarda i privati sia per le pubbliche Amministrazioni.

Con particolare riferimento alla fatturazione della pubblica Amministrazione, ha precisato l’Agenzia delle entrate, le disposizioni emanate con la Legge 244/2007, al pari dei provvedimenti attuativi, non hanno introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, ex articolo 21 D.P.R. 633/1972, né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili, ex articoli 22 e 73 D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, di cui al D.M. 55/2013, così tale obbligo continua a non esistere e, tanto meno, può essere previsto un obbligo per la sola forma elettronica.

Quindi devono ritenersi ancora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 D.M. 31 ottobre 1974, in base al quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente”.

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica disposizione appena richiamata, per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti mutualistici non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
In particolare, il foglio di liquidazione dei corrispettivi (cedolino) pervenuto dalle Asl, redatto in triplice esemplare e con gli elementi ed i dati previsti dall’articolo 21, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sostituisce in tutto e per tutto la fattura evitando un inutile aggravio di adempimento in capo ai medici coinvolti.

 

Fonte : Euroconference del 26/11/2015