La detenzione di capitali all’estero obbliga, in diverse circostanze, a procedere al c.d. “monitoraggio” da espletare, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, mediante la compilazione dello specifico quadro RW della dichiarazione dei redditi. La compilazione di detto prospetto ha subito rilevanti modifiche a decorrere da Unico 2014, la prima delle quali riguardante l’accorpamento delle informazioni anche in ordine alla liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE.
Se gli aspetti generali sono noti, qualche spunto di riflessione in più si rende necessario per rammentare alcune particolarità, sia sul piano soggettivo che oggettivo. Circa l’obbligo compilativo, è noto che generalmente l’adempimento riguarda i soggetti persone fisiche che posseggono gli investimenti esteri, anche in qualità di “titolari effettivi”. Interessati alla compilazione sono inoltre gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni professionali. Gli obbligati, non è mai tardi per ricordarlo, sono tutti i soggetti residenti in Italia, dunque anche gli stranieri che ormai si sono ivi radicati. Sono esonerati, invece, coloro (anche italiani) che per la maggior parte del periodo d’imposta sono risultati non residenti. In relazione alle persone fisiche poi non viene operata nessuna distinzione essendo obbligati:
• i titolari di partita IVA;
• i soggetti esonerati dalla compilazione della dichiarazione dei redditi;
• i soggetti fiscalmente a carico di altri;
• coloro che hanno presentato il modello 730.
In particolare, per i contribuenti che a qualsiasi titolo non devono presentare l’Unico “ordinario”, l’adempimento del monitoraggio fiscale è effettuato mediante la presentazione del frontespizio di Unico, unito ovviamente alla compilazione del quadro RW.
L’utilizzo del medesimo quadro RW sia per il monitoraggio che per la liquidazione delle patrimoniali potrebbe condurre a “situazioni” promiscue che devono essere gestite con attenzione. Si pensi ai soggetti legittimamente esonerati dal monitoraggio fiscale, come ad esempio i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali (come illustrato dalla circolare n. 45 del 2010, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza è stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, o ancora ai c.d. “frontalieri”. Per tutti è l’articolo 38, comma 13, del D.L. 78/2010 a prevedere l’esonero in questione, seppur a condizioni diverse (tra l’altro, mentre per i frontalieri l’esonero è limitato alle detenzioni nel paese in cui svolgono l’attività lavorativa, per gli altri il monitoraggio non deve essere effettuato per qualsiasi disponibilità ovunque detenuta all’estero, sia finanziaria che patrimoniale). Ebbene, la norma non prevede affatto l’esonero dal pagamento delle patrimoniali, ovviamente se dovute: ne deriva che detti soggetti, pur non dovendo effettuare il monitoraggio fiscale, saranno obbligati a compilare il quadro RW per la liquidazione delle imposte dovute sui patrimoni esteri.
È inoltre possibile che si verifichi il caso inverso, ossia che un soggetto non deve procedere al pagamento delle patrimoniali, ma deve effettuare il monitoraggio fiscale. In tale direzione il caso classico è rappresentato dalla detenzione di un conto corrente, rispetto al quale possono verificarsi entrambe le ipotesi. Si pensi, ad esempio, al conto che non supera mai la soglia massima di monitoraggio pari a 15 mila euro ma che ha una giacenza media superiore a 5 mila euro. In una simile circostanza sussiste l’obbligo di corrispondere l’IVAFE ma non di effettuare il monitoraggio. Viceversa, se il conto supera la predetta soglia massima ma ha una giacenza media inferiore a 5 mila euro, ricorrerà l’obbligo di effettuare il monitoraggio fiscale, senza dovere la patrimoniale IVAFE.
In simili situazioni è evidente che la tipologia di omissione commessa rileverà nel relativo settore: ad esempio, se si erra il monitoraggio fiscale con imposte patrimoniali non dovute, vi saranno solo le sanzioni per il monitoraggio; di contro, se l’errore riguarda solo le patrimoniali, è ovvio che al contribuente non possono essere irrogate sanzioni per il monitoraggio che è stato legittimamente non effettuato.
Dette circostanze non sono affatto infrequenti, essendo sufficiente rifarsi alle precisazioni della circolare n. 45 del 2010 in ordine ai soggetti obbligati all’adempimento. Secondo il documento di prassi, infatti, qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera. Ai fini IVIE, invece, la circolare n. 28 del 2012 ha precisato che l’imposta è dovuta solo dall’usufruttario.
La medesima circolare n. 45 del 2010, inoltre, sottolinea come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentarle. Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. È il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente. In tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Nella circolare n. 12 del 2016 è stato precisato che il delegato non deve però corrispondere l’IVAFE: egli pertanto compilerà il quadro RW solo ai fini del monitoraggio fiscale, mentre l’obbligo del pagamento della patrimoniale graverà sui titolari del conto.
Fonte Euroconference 09/05/2016