Archives for Giugno 2017

Split payment: regole applicative con elenchi P.A. e società

Con il decreto del 27 giugno 2017, pubblicato on line nella giornata di ieri, il Ministro dell’economia e delle finanze fissa le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nella Manovra correttiva in materia di split payment applicabili dalle operazioni per le quali è emessa fattura a partire prossimo 1° luglio.

Contestualmente, sono resi disponibili gli elenchi delle pubbliche Amministrazioni e delle società destinatarie della disciplina sulla scissione dei pagamenti.

In base al meccanismo dello split le P.A., ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo Iva, devono versare direttamente all’Erario l’imposta addebitata dal fornitore in funzione della data in cui l’Iva diviene esigibile (pagamento del corrispettivo). Al riguardo il nuovo D.M. modifica le disposizioni del decreto del 23 gennaio 2015 prevedendo che le pubbliche Amministrazioni e le società equiparate possono optare per l’esigibilità dell’imposta anticipata al momento della ricezione o – anche – della registrazione della fattura.Vengono altresì modificate le regole relative alle modalità di contabilizzazione dell’Iva.

Secondo le nuove disposizioni le P.A. e le società che acquistano beni e servizi nell’esercizio di attività commerciali, in relazioni alle quali sono identificate, effettuano il versamento dell’imposta con modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui si verifica l’esigibilità, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo. In tal caso, per l’assolvimento dell’acconto Iva, è necessario un ulteriore versamento per tener conto anche dell’imposta assoggettata allo split.

Resta comunque ferma la possibilità di annotare le fatture nel registro delle fatture emesse così da far confluire l’Iva nel saldo delle liquidazioni periodiche. In questa ipotesi l’acconto Iva va calcolato su un dato complessivo comprendente l’imposta soggetta al meccanismo della scissione dei pagamenti.

Sotto il profilo soggettivo, ai fini dell’individuazione delle P.A. che devono applicare lo split, si prevede che, per le operazioni per le quali è emessa fattura a partire dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, si deve far riferimento alle P.A. inserite nel conto economico consolidato, così come individuate dall’ISTAT nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2016. Diversamente, per le operazioni fatturate dal 2018, il riferimento diventa l’elenco pubblicato dall’ISTAT nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre dell’anno precedente.

 

Relativamente alle società “assimilate”, in sede di prima applicazione, per le operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017 fino al 31 dicembre 2017, lo split payment si applica alle società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 24 aprile 2017 (data di entrata in vigore del D.L. 50/2017). Proprio per facilitarne l’individuazione sono stati pubblicati sul sito del MEF i seguenti elenchi:

  • elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto consolidato;
  • elenco delle società controllate di diritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di fatto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dai Ministeri e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società controllate di diritto dalle regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni e delle società controllate da queste ultime;
  • elenco delle società quotate inserite nell’indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Questi elenchi devono considerarsi provvisori poiché i soggetti interessati possono segnalare, entro il 6 luglio 2017, eventuali mancate o errate inclusioni al MEF, che provvederà prontamente alla revisione degli stessi.

Per le operazioni fatturate dal 2018, invece, lo split payment trova applicazione per le società controllate o incluse nell’indice FTSE MIB che risultano tali alla data del 30 settembre precedente. Tali società saranno individuate con la pubblicazione, entro il successivo 20 ottobre, del relativo elenco provvisorio da parte del MEF. A seguito dell’interlocuzione con le società interessate, le quali possono segnalate eventuali incongruenze/errori, verrà approvato l’elenco definitivo con decreto che dovrà essere approvato entro il 15 novembre di ciascun anno con effetti per l’anno successivo.

Il D.M. dello scorso 27 giugno prevede, poi, che, fino all’adeguamento dei processi e sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo-contabile e comunque non oltre il 31 ottobre 2017, le P.A. che rientrano nel campo applicativo dello split payment per effetto delle modifiche recate dalla Manovra correttiva possono accantonare l’Iva dovuta, che però deve essere in ogni caso versata entro il 16 novembre 2017.

Sempre per agevolare la prima applicazione del meccanismo, il decreto stabilisce che, in deroga alle regole ordinarie, le società interessate possono annotare le fatture, la cui esigibilità si verifica dal 1° luglio al 30 novembre 2017, e effettuare il versamento della relativa imposta entro il 18 dicembre 2017.

Infine, viene stabilito che, ai fini del calcolo dell’acconto Iva 2017, i soggetti passivi che applicano lo split, qualora utilizzino il metodo storico e la nuova modalità di versamento “separata”, devono tener conto dell’Iva relativa agli acquisti assoggettati al meccanismo divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero, nell’ipotesi di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.

Fonte Euroconference del giugno 2017

 

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TARI “maggiorata” per i bed and breakfast

L’attività di bed and breakfast è generalmente svolta da soggetti privati che, disponendo di alcune stanze libere, decidono di metterle a disposizione degli ospiti.

Non configurandosi un’attività imprenditoriale, generalmente i contribuenti ritengono di dover versare anche la tassa sui rifiuti (oggi TARI), come una normale abitazione privata.

Tuttavia è ormai pacifico che i Comuni possano stabilire particolari tariffe TARI per le unità immobiliari adibite all’uso di bed and breakfast, prevedendo altresì l’obbligo di presentare apposita dichiarazione.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16972 del 19 agosto 2015, ha infatti ritenuto legittima la delibera comunale che, nel regolamentare la tassa sui rifiuti, aveva creato una sottocategoria con valori e coefficienti di quantità e qualità intermedi tra le sottocategorie di civile abitazione (CI) e alberghi (C4)”, al fine di tener conto “della promiscuità tra l’uso normale abitativo e la destinazione ricettiva a terzi” che connatura, appunto, i bed and breakfast.

È quindi irrilevante, a tal fine, la circostanza che l’immobile sia comunque destinato a civile abitazione, in quanto l’uso concreto che ne viene fatto implica la produzione di rifiuti in misura superiore rispetto ad una semplice utenza residenziale.

Resta comunque salva la possibilità di prova contraria in capo al contribuente.

La sentenza in commento, tra l’altro, si sofferma anche sulla sanzione per omessa denuncia, e, con un’interpretazione che può lasciare qualche perplessità, chiarisce che, nel caso oggetto della pronuncia, non poteva essere irrogata alcuna sanzione, in quanto non vi era stato un cambio di destinazione d’uso dell’immobile, ma un semplice diverso uso.

È tuttavia opportuno precisare che molti regolamenti comunali oggi richiedono al contribuente, all’avvio dell’attività di bed and breakfast, la presentazione di una denuncia di variazione ai fini della tassa rifiuti, ove indicare i metri quadri destinati allo svolgimento della suddetta attività, con riferimento ai quali la TARI deve essere calcolata applicando una diversa tariffa.

In conclusione, giova richiamare la nota IFEL del 15.03.2016, dedicata, appunto, alla quantificazione della tariffa rifiuti per i bed and breakfast, la quale, nell’analizzare i chiarimenti forniti dalla Corte di Cassazione con la citata sentenza, ha confermato le sue precedenti indicazioni, chiarendo che:

  • non è opportuno equiparare i B&B agli alberghi, essendo invece più corretto prevedere una specifica tariffa che, comunque, tenga conto della maggior produzione di rifiuti, almeno potenziale, da parte di questa particolare tipologia di struttura,
  • nel caso in cui il Comune non abbia deliberato un’apposita tariffa per i B&B si rende comunque necessario applicare la tariffa prevista per le utenze domestiche.

 

Fonte Euroconference del 29 giugno 2017

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