Archives for Dicembre 2016

Rimanenze: nuove disposizioni civilistiche e contabili

In sede di chiusura dell’esercizio si provvede di norma alla predisposizione delle scritture di storno, tra le quali vi sono quelle relative alle rimanenze di magazzino, trattate dal nuovo principio contabile OIC 13 pubblicato nella versione definitiva lo scorso 22 dicembre. A seguito dell’emanazione del D.Lgs. 139/2015, si è resa necessaria una modifica del documento contabile citato, di cui nel presente contributo verranno trattati alcuni aspetti, che a nostro avviso possono essere considerati rilevanti in funzione della chiusura dell’esercizio e della redazione del bilancio.

Innanzitutto la rilevazione iniziale, nell’ottica della sostanza economica in luogo della funzione economica, viene uniformata ad una disciplina che ne attribuisce un preciso momento di attuazione. Fulcro dell’operazione risulta il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito, ovverosia come afferma il documento utilizzando la locuzione “di solito”, facendo quindi riferimento alla sovente coincidenza tra i due momenti – quando avviene il trasferimento del titolo di proprietà in conseguenza delle modalità stabilite in sede contrattuale.

In difetto di coincidenza tra la data di trasferimento dei rischi e dei benefici e quella in cui avviene il passaggio del titolo di proprietà, è necessario prendere a riferimento il momento in cui si trasferiscono i rischi e i benefici. Sulla base di quanto considerato, il principio fornisce un’elencazione non completa di fattispecie potenzialmente annoverabili tra le rimanenze, ovvero:

  • il magazzino proprio degli stabilimenti della società, senza considerare i beni ritirati da terzi in prova, in visione, in conto lavorazione oppure in conto deposito;
  • le giacenze che, pur essendo della società, si trovano presso terzi in conto deposito,  lavorazione e prova;
  • le merci ed i materiali che si trovano in viaggio, ai quali sia già stato attribuito il trasferimento dei rischi e dei benefici correlati.

Per quanto riguarda inoltre il tema della valutazione, dal punto di vista del disposto civilistico, è bene sottolineare l’abrogazione del numero 12 del comma 1 dell’articolo 2426 del codice civile, ovvero della disposizione che stabiliva: “le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime, sussidiarie e di consumo, possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio, sempreché non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione”.

A livello di redazione della nota integrativa, invece, si sottolinea che il paragrafo 63, concernente disposizioni in ordine al bilancio in forma abbreviata, specifica che è necessario che la stessa sia corredata dalle informazioni richieste dall’articolo 2427 del codice civile, ovverosia da quanto stabilito:

  • al numero 1 del comma 1, relativamente ai criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio, nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi all’origine in moneta avente corso legale nello Stato;
  • al numero 8 del comma 1, sull’ammontare degli oneri finanziari imputati nell’esercizio ai valori iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale, distintamente per ogni voce;
  • al numero 9 del comma 1, in riferimento all’importo complessivo degli impegni, delle garanzie e delle passività potenziali non risultanti dallo stato patrimoniale, con indicazione della natura delle garanzie reali prestate.

In ordine invece ad una eventuale svalutazione delle rimanenze e relativa informativa, il principio contabile in oggetto rinvia al numero 1 del comma 1 dell’articolo 2427 affermando inoltre che “nel descrivere i criteri applicati alla valutazione delle rimanenze, la società indica, tra l’altro, i criteri adottati per la svalutazione al valore di realizzazione desumibile dal mercato”.

Inoltre, per quanto riguarda la presenza di eventuali gravami esistenti sulla posta in questione, a titolo esemplificativo la presenza di un pegno oppure di un patto di riservato dominio, è necessaria l’esposizione in nota integrativa di tali impegni, come sopra citato in relazione al numero 9 del comma 1 dell’articolo 2427.

Fonte Euroconference 28 dicembre 2016

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Nuova Sabatini: riapertura dei termini

Con il decreto direttoriale dello scorso 22 dicembre, n. 7814, il Ministero dello sviluppo economico informa che a partire dal 2 gennaio 2017 riapre lo sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi, a valere sullo strumento agevolativo “Nuova Sabatini”, concessi a fronte di finanziamenti bancari quinquennali per l’acquisto di macchinari, impianti e  attrezzature.

Ricordiamo che lo strumento agevolativo, definito in breve “Beni strumentali – Nuova Sabatini”, istituito dal decreto legge del Fare (articolo 2 D.L. 69/2013), è finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI) per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature.

A causa dell’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, con il decreto del direttore generale per gli incentivi alle imprese n. 5434 del 2 settembre 2016, era stata disposta, a partire dal 3 settembre 2016, la chiusura dello sportello per la presentazione delle domande di accesso ai contributi.

Successivamente, con la L. 232/2016 (legge di Bilancio 2017) è stato prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per la concessione dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese.

Conseguentemente, il plafond di Cdp è stato incrementato fino a 7 miliardi di euro e sono stati stanziati ulteriori 560 milioni di euro, relativamente agli anni 2017-2023, per la corresponsione dei contributi a favore delle PMI.

La Sabatini è un finanziamento agevolato che consente alle PMI di acquistare nuovi macchinari, da 20mila a 2 milioni di euro, con un contributo statale del Ministero dello sviluppo economico che copre parte degli interessi (pari all’ammontare degli interessi calcolati su un piano di ammortamento a rate semestrali, con tasso del 2,75% e durata 5 anni) e fino all’80% del finanziamento della cassa Depositi e Prestiti. I finanziamenti sono concessi a PMI (escluse quelle del settore finanziario), con sede operativa in Italia, iscritte la Registro delle imprese, nel pieno esercizio dei propri diritti, non destinatarie di aiuti europei e non in situazione di impresa in difficoltà.

Ecco le novità introdotte dalla legge di Stabilità 2017:

  • il termine per la concessione dei finanziamenti, che prima era fissato al 31 dicembre 2016, viene prorogato alla fine del 2018;
  • una quota pari al 20% viene riservata alle PMI che investono in “macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti”;
  • per questi investimenti, è anche innalzata del 30% la misura massima prevista per il contributo del MiSE, sempre nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di stato;
  • il plafond a disposizione della Cdp per la Garanzia è incrementato di 7 miliardi di euro.

Infatti, le risorse previste per i prossimi anni dalla manovra sono: 28 milioni di euro per il 2017, 84 milioni per il 2018, 112 milioni all’anno dal 2019 al 2021, 84 milioni per il 2022, e 28 milioni per il 2023.

In sostanza, si proroga uno strumento che ha funzionato per stimolare gli investimenti delle imprese che hanno utilizzato tutte le risorse disponibili previste in questi anni, privilegiando come detto gli investimenti nel digitale. La normativa relativa all’accesso ai finanziamenti, ai requisiti delle imprese, nonché alla presentazione delle domande, resta invariata.

Con specifico provvedimento del direttore generale del Ministero dello sviluppo economico saranno definiti termini e modalità di presentazione delle domande di agevolazione con cui è possibile accedere alla maggiorazione del contributo a valere sulla riserva del 20% delle risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2017. Le domande presentate dalle imprese alle banche o agli intermediari finanziari in data anteriore al 3 settembre 2016 e non inserite nella precedente richiesta di prenotazione già inviata, saranno inserite a far data da gennaio 2017.

Le domande di finanziamento devono essere compilate dalle imprese utilizzando, solo ed esclusivamente, il modulo disponibile sul sito internet del MiSE nella Sezione Beni Strumentali – Sabatini. La domanda deve contenere in allegato l’intera documentazione a pena di inammissibilità e decadenza al contributo. Ai fini della presentazione della domanda, l’impresa può dare procura speciale ad un soggetto terzo per la sottoscrizione della stessa con firma digitale.

Fonte Euroconference 29/12/2016

 

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Nuovamente rivalutabili le partecipazioni e i terreni

Con la legge di Stabilità 2017 viene prevista la riapertura, per la quattordicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5 del Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività.

Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche ridotto rispetto a quello che si avrebbe vendendo il terreno o la partecipazione non rivalutati.

Anche in questa riapertura della rivalutazione viene confermata l’unica misura dell’8% con riferimento all’aliquota dell’imposta sostitutiva prevista sia per i terreni che per le partecipazioni, qualificate e non (è doveroso ricordare che in passato il costo della rivalutazione per le partecipazioni era differenziato e ben più vantaggioso in quanto era prevista una aliquota del 2% per le partecipazioni non qualificate e del 4% per le partecipazioni qualificate).

Alla luce del continuo susseguirsi dei provvedimenti di riapertura della rivalutazione, è frequente il caso di soggetti che abbiano operato una prima rivalutazione, e si trovino poi nella condizione di rivalutare nuovamente, poiché in questo intervallo di tempo non essendo intervenuta la vendita, il valore del terreno o della partecipazione si è modificato.

In proposito l’articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011 ha introdotto, al fine di risolvere il vasto contenzioso che si era venuto a creare in passato, una norma che andasse a regolare i rapporti con le eventuali precedenti rivalutazioni.

L’Amministrazione finanziaria aveva in passato sempre posto queste regole:

  • con la successiva rivalutazione si libera una nuova imposta che deve essere versata in via autonoma;
  • quella versata in precedenza non può essere compensata ma può essere chiesta a rimborso, eventualmente sospendendo il versamento della rata in corso.

In considerazione di tale impostazione si era andato a determinare un corposo contenzioso in merito alle tempistiche per la richiesta a rimborso. Il soggetto che ha, quindi, già rivalutato e intende usufruire della rivalutazione al 1° gennaio 2017 potrà alternativamente:

  • scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione quanto versato per la precedente;
  • versare l’imposta dovuta sulla nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto versato per la precedente.

Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, comma 2, del D.L. 70/2011, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle quattro precedenti leggi di rivalutazione (leggi di Stabilità 2013, 2014, 2015 e 2016), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia da ritenersi applicabile anche alla nuova riapertura dei termini. Tale opportunità ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore dei terreni che delle partecipazioni.

In conclusione si ricorda che in tema di rivalutazione delle aree e delle partecipazioni detenute da soggetti non imprenditori si è pronunciata nel corso del 2016 la Corte di Cassazione (con la sentenza n. 13406/2016) per affermare il principio secondo cui tale operazione non ammette ripensamenti. In particolare i giudici di legittimità hanno ritenuto che in presenza di pagamento dell’imposta sostitutiva (in caso di pagamento rateale, della prima rata) non sia possibile accedere ad alcuna forma di rimborso della somma precedentemente versata qualora si determini una situazione per la quale non si rende più possibile “godere” dell’affrancamento (ad esempio perché i prezzi si sono nel frattempo ridotti o, come nel caso della sentenza citata, perché nel frattempo è intervenuto un trasferimento per successione del bene in precedenza rivalutato).

Fonte Euroconference 29/12/2016

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