Archives for Novembre 2016

Ricerca e sviluppo da spesare nel 2016

 

L’avvicinarsi della fine dell’esercizio richiede da parte degli amministratori delle società una seria e puntuale valutazione delle novità contenute nel D.Lgs. 139/2015 il cui impatto riguarda non solo la chiusura dei conti riferiti all’esercizio 2016, bensì anche la riapertura degli stessi all’inizio del 2016. In particolare ci si riferisce al nuovo contenuto dello schema di stato patrimoniale e segnatamente alla voce B.2 dell’attivo secondo cui tra le immobilizzazioni immateriali possono essere iscritti solamente i costi di sviluppo, mentre fino all’esercizio 2015 erano capitalizzabili anche le spese per la ricerca (applicata) e per la pubblicità aventi carattere pluriennale. A partire dal 2016, quindi, i costi sostenuti per la ricerca e la pubblicità, anche se suscettibili di avere un’utilità pluriennale, devono essere spesati per intero nell’esercizio di sostenimento. Tale novità non contiene una regola transitoria per le spese sostenute negli esercizi precedenti ed in corso di ammortamento alla data del 1° gennaio 2016, ragion per cui sarà necessario “eliminare” i costi residui iscritti tra le immobilizzazioni immateriali. Tuttavia, prima di capire la sorte di tali costi, è necessario ricordare che il “nuovo” articolo 2426, comma 1, n. 5, del codice civile, stabilisce quanto segue:

  • i costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale, previo consenso del collegio sindacale ove esistente, sono solo quelli di impianto ed ampliamento, nonché quelli di sviluppo;
  • i costi di impianto ed ampliamento devono essere ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni;
  • i costi di sviluppo sono ammortizzati secondo la loro vita utile (se non stimabile l’ammortamento non può eccedere il periodi di cinque anni);
  • durante il periodo di ammortamento dei predetti costi non possono essere distribuiti dividendi a meno che non residuino riserve disponibili sufficienti a coprire l’ammontare dei costi non ammortizzati.

Nella bozza di OIC 24 in corso di approvazione sono contenute importanti precisazioni riguardanti la novità normativa in questione, in primo luogo per quel che riguarda le spese di pubblicità e quelle di ricerca sostenute fino al 2015. Per tali costi, infatti, si prevede la possibilità di farli “transitare” rispettivamente tra i costi di impianto ed ampliamento, ovvero tra quelli di sviluppo, laddove soddisfino i requisiti stabiliti dallo stesso OIC 24 nella versione già aggiornata nel 2014. Si tratta, ad esempio per i costi di pubblicità, di spese sostenute per il lancio di una nuova attività produttiva o per l’avvio di un nuovo processo produttivo diverso da quelli già esistenti, ovvero per i costi di ricerca applicata che possono essere considerati dei costi di sviluppo (rinviando in tal senso alle definizioni contenute nello stesso documento OIC 24 secondo cui deve trattarsi di spese identificabili e misurabili sostenute in relazione ad un prodotto o processo definito e realizzabile anche in funzione delle risorse di cui dispone la società). Per quanto riguarda invece i costi di ricerca e pubblicità sostenuti in esercizi precedenti, ma che non possono essere “riclassificati” tra quelli di sviluppo o di impianto ed ampliamento, la bozza di OIC 24 ritiene di dover applicare le regole contenute nel documento OIC 29 ossia con impatto retroattivo tramite utilizzo del patrimonio netto.

Fonte Euroconference Edizione di lunedì 21 novembre 2016

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L’attività di B&B con la partita Iva

Come già messo in evidenza in altri interventi, il bed and breakfast (B&B) è un’attività ricettiva di tipo extralberghiero che offre un servizio di alloggio e prima colazione per un numero limitato di camere e/o posti letto utilizzando parti dell’abitazione privata del proprietario, con periodi di apertura annuale o stagionale.

Dal punto di vista fiscale, a seconda delle modalità di esercizio dell’attività di B&B, si possono verificare le seguenti ipotesi:

  • il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. 917/1986;
  • o il conseguimento di un reddito di natura d’impresa, ex articolo 55 D.P.R. 917/1986.

Naturalmente, il conseguimento di un reddito di natura diversa, ex articolo 67 D.P.R. 917/1986, presuppone l’esercizio di un’attività d’impresa di natura commerciale occasionale.

Nel caso in cui non sussistano i presupposti per l’esercizio di un’attività d’impresa occasionale

– a condizione naturalmente che la normativa regionale lo consenta – la gestione di un B&B richiede necessariamente l’apertura della partita Iva. Tale circostanza, come messo in evidenza nella tabella che segue, si manifesta in tutte quelle ipotesi in cui l’attività d’impresa è svolta in modo continuativo e “professionale”.

La presenza di un’attività economica (come, nel caso di specie, la fornitura di alloggio e prima colazione in modo sistematico e “professionale”, dietro corrispettivo) è idonea a produrre effetti sia ai fini Iva che delle imposte dirette. A tal proposito è utile ricordare il contenuto del comma 1 dell’articolo 4 del D.P.R. 633/1972, secondo cui per esercizio d’impresa si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole di cui agli articolo 2135 e 2195 del codice civile.

Posto che nel caso di specie si è in presenza di un’attività commerciale di cui all’articolo 2195 del codice civile, per configurare un’organizzazione in forma d’impresa – e quindi l’inclusione nel concetto di svolgimento di attività impresa commerciale “professionale” – è necessario che il soggetto agente non si limiti a prestare determinati servizi, ma svolga a proprio rischio un’attività di organizzazione di mezzi e persone finalizzata alla prestazione medesima.

A tal proposito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 180/E/2000 ha affermato – ai fini Iva, ma il concetto è valido anche ai fini delle imposte dirette – che “il presupposto soggettivo di imponibilità all’Iva sussiste qualora le prestazioni di servizi siano non occasionali, cioè rientranti in un’attività esercitata per professione abituale, e (omissis) il carattere saltuario della attività di fornitura di “alloggio e prima colazione” si identifica con quello dell’occasionalità; ne consegue, in via generale, che l’esclusione dal campo di applicazione dell’Iva può affermarsi solo se l’attività viene esercitata non in modo sistematico o con carattere di stabilità e senza quella organizzazione  di mezzi che è indice di professionalità dell’esercizio dell’attività stessa”.

Attività occasionale Attività d’impresa

Affitto occasionale delle stanze (non massivo)

Avere altre attività con redditi (lavoro dipendente, attività professionale etc.)

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative del titolare o dei suoi familiari

Utilizzo dei familiari per erogare servizi agli ospiti (rifacimento stanze, pulizia colazioni etc.)

Nessuna o minima offerta di servizi aggiuntivi

Nessuna o minima pubblicità periodica e ricorrente

Esercizio abituale ed esclusivo con elevato ricambio degli ospiti

Non avere altre e diverse attività “prevalenti” (lavoro dipendente, libero professionale, ecc.)

Destinazione dell’immobile principalmente alle esigenze abitative degli ospiti

Utilizzo di uno o più collaboratori per erogare servizi agli ospiti

Offerta di servizi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti (noleggio bici e/o attrezzature sportive, interpretariato,

convenzioni piscine, biglietti ecc.)

Elevata pubblicità periodica e ricorrente (su riviste, periodici, Internet)

Naturalmente, come affermato dall’Amministrazione finanziaria, questi rappresentano degli elementi indicatori dell’esercizio di un’attività d’impresa “professionale”, in quanto ogni situazione deve essere valutata oggettivamente.

Al verificarsi di questi elementi sarà obbligatorio aprire la partita Iva, il che comporterà anche aprire una PEC (posta elettronica certificata) per i rapporti con le istituzioni, iscriversi al Registro imprese tenuto dalla Camera di Commercio e all’Inps per il pagamento dei contributi obbligatori dei commercianti ai fondi pensionistici.

Fonte Euroconference Edizione di lunedì 21 novembre 2016

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