Archives for Agosto 2016

Bonus investimenti nel Mezzogiorno: istruzioni per l’accesso

Con la circolare n. 34/E del 3 agosto 2016, l’Agenzia delle entrate ha fornito le istruzioni applicative dell’agevolazione bonus investimenti nel Mezzogiorno, introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015, articolo 1, commi da 98 a 108), valida per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2019, a favore delle imprese che acquistano beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.

Possono beneficiare del credito d’imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, a prescindere dalla forma giuridica assunta e dalla dimensione. In particolare sono ammesse le piccole, le medie e le grandi imprese, ai sensi della raccomandazione della Commissione UE n.2003/361/CE. La circolare n. 34/E/2016 ha chiarito che l’agevolazione spetta anche agli enti non commerciali con riferimento all’attività commerciale eventualmente esercitata.

Come espressamente previsto dalla norma, l’agevolazione non si applica ai soggetti che operano in determinati settori: industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate specifica che ai fini dell’individuazione del settore di appartenenza si tiene conto del codice attività, incluso nella tabella ATECO 2007, indicato nel modello di comunicazione approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2016, riferibile alla struttura produttiva presso la quale è realizzato l’investimento oggetto dell’agevolazione richiesta. Inoltre, sono escluse le imprese in difficoltà di cui alla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014.

La circolare n. 34/E/2016 specifica e mette in risalto la definizione di struttura produttiva intesa come singola unità locale o stabilimento ubicato nelle aree territoriali ammissibili in cui il beneficiario esercita l’attività d’impresa.

Il credito d’imposta spetta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi, facenti parte di un progetto di investimento iniziale, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite della Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato di funzionamento dell’Unione europea (TFUE).

In merito, la circolare chiarisce che le grandi imprese che effettuano investimenti in Molise, Sardegna e Abruzzo, esclusivamente nelle zone ammissibili agli aiuti a finalità regionale ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3 lett. c), del TFUE, possono accedere al credito solo a fronte di un “investimento iniziale a favore di una nuova attività economica nella zona interessata”.

Sono agevolabili gli investimenti relativi all’acquisto, anche mediante contratto di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie relativi alla creazione di un nuovo stabilimento, all’ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente.

I beni oggetto di investimento devono essere strumentali. I beni inoltre devono essere nuovi. Sono quindi esclusi tutti i beni già utilizzati indipendentemente dal fatto che il cedente non sia né il produttore né il rivenditore. Può essere oggetto dell’agevolazione in esame anche il bene che viene esposto in show room ed utilizzato esclusivamente dal rivenditore al solo scopo dimostrativo.

Il credito d’imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d’imposta, riguardanti le medesime categorie dei beni d’investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell’investimento agevolato. L’ammontare dell’investimento (lordo) ammissibile all’agevolazione è dato, per ciascun periodo agevolato e per ciascuna struttura produttiva, dal costo complessivo delle acquisizioni di macchinari, impianti e attrezzature varie ammissibili.

Ai fini della determinazione dell’investimento netto su cui calcolare il credito d’imposta, l’investimento lordo deve essere decurtato, come detto, degli ammortamenti fiscali dedotti nel periodo di imposta ad eccezione però di quelli dedotti in applicazione del super ammortamento, relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale si effettua il nuovo investimento.

Per gli investimenti realizzati mediante contratti di locazione finanziaria, rileva, ai fini del calcolo dell’agevolazione, il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni. Quindi, come espressamente previsto dalla norma, il costo non comprende le eventuali spese di manutenzione. Alcuna importanza può essere attribuito al prezzo di riscatto ed al canone periodico pagato dall’impresa.

Al valore dell’investimento netto agevolabile, per la determinazione della misura del credito spettante, devono essere applicate le percentuali di aiuto previste dalla norma pari al 20% per le piccole imprese, al 15% per le medie imprese e al 10% per le grandi imprese.

Le imprese interessate devono presentare, a partire dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2019, esclusivamente in via telematica, la comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli investimenti nel mezzogiorno, approvata con provvedimento del Direttore dell’Agenzia del 24 marzo 2016.

Il beneficiario può utilizzare il credito solo in compensazione, presentando il modello di pagamento F24 esclusivamente tramite il servizio telematico Entratel o Fisconline, pena il rifiuto dell’operazione di versamento. Il codice tributo da utilizzare allo scopo è il “6869”, istituito con la recente risoluzione n. 51/E/2016.

L’ammontare del credito utilizzato in compensazione, anche in più soluzioni, non può eccedere l’importo risultante dalla ricevuta dell’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del modello F24.

Nella circolare n. 34/E/2016, l’Agenzia specifica che i beneficiari potranno utilizzare esclusivamente il credito d’imposta maturato, ossia il credito d’imposta concernente gli investimenti già realizzati al momento della compensazione.

Fonte Euroconference  giovedì 25 agosto 2016

 

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La verifica del superamento delle soglie di punibilità

Con la sentenza n. 27815 del 6.07.2016, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di omessa dichiarazione ex articolo 5 del D.Lgs. 74/2000, ritenendo legittima la verifica del superamento della soglia di punibilità qualora il Giudice abbia fatto ricorso ai risultati dell’accertamento induttivo dell’imponibile e questi ultimi siano stati fatti oggetto di comparazione con i dati obiettivi ricavati dagli accertamenti bancari.

Nel caso di specie, la Corte di appello di Venezia, a seguito di appello proposto dall’imputato, aveva confermato la sentenza del Tribunale di Vicenza che aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed alle conseguenti pene accessorie un contribuente che aveva omesso di presentare la dichiarazione.

Avverso tale sentenza aveva quindi proposto ricorso in Cassazione l’imputato argomentando come la Corte territoriale avesse, da un lato, fondato l’affermazione di responsabilità ed il calcolo dell’imposta evasa solo sulla base di criteri induttivi e di presunzioni tributarie e, dall’altro, ricostruito il volume dei ricavi tramite parametri di natura meramente formale, senza accordare prevalenza al dato fattuale e reale.

A detta del contribuente, infatti, la determinazione del volume di affari non poteva essere desunta esclusivamente dall’emissione del documento fiscale prescindendo dall’incasso della fattura.

Per tali ragioni il medesimo aveva chiesto l’annullamento della sentenza impugnata.

Investita della questione, la Cassazione ha, innanzitutto, rilevato come la verifica del superamento della soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione – che, come noto, in forza del D.Lgs. 158/2015 è stata innalzata da 30.000 euro a 50.000 euro – spetti esclusivamente al giudice penale, il quale ha il compito di procedere all’accertamento e alla determinazione dell’ammontare dell’imposta evasa, attraverso una verifica che può venire a sovrapporsi ed anche entrare in contraddizione con quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario (Cass. n. 21213/2008).

Per giurisprudenza consolidata della Cassazione, infatti, per accertare la penale responsabilità dell’imputato per omesse annotazioni obbligatorie ai fini delle imposte dirette e dell’IVA, il giudice può legittimamente basarsi sull’informativa della Guardia di Finanza che abbia fatto ricorso ad una verifica delle percentuali di ricarico attraverso un’indagine sui dati di mercato e ricorrere anche all’accertamento induttivo dell’imponibile quando la contabilità imposta dalla legge sia stata tenuta irregolarmente (Cass. n. 5786/2007).

Anche l’accertamento induttivo compiuto dagli uffici finanziari può, quindi, rappresentare un valido elemento di indagine” per stabilire, in sede penale, se vi sia stata evasione e se questa abbia raggiunto le soglie di punibilità previste dalla legge, “a condizione però che il Giudice non si limiti a constatarne l’esistenza e non faccia apodittico richiamo agli elementi in essi evidenziati, ma proceda a specifica autonoma valutazione degli elementi nello stesso descritti comparandoli con quelli eventualmente acquisiti “aliunde”” (ex multis, Cass. n. 40992/2013 e n. 2481/2011).

La Corte ha poi precisato come per imposta evasa debba intendersi l’intera imposta dovuta “da determinarsi sulla base della contrapposizione tra ricavi e costi d’esercizio fiscalmente detraibili, in una prospettiva di prevalenza del dato fattuale reale rispetto ai criteri di natura meramente formale che caratterizzano l’ordinamento tributario” (cit. Cass. n. 21213/08).

Orbene, poiché nel caso specifico la Corte territoriale aveva accertato il superamento della soglia di punibilità non limitandosi meramente all’esame delle risultanze dell’accertamento induttivo dell’imponibile ma valutando tali circostanze autonomamente e comparandole con dati obiettivi ricavabili dagli accertamenti bancari (tra cui l’importo delle fatture emesse nei confronti dei clienti, i costi dell’attività di impresa, le movimentazioni e le operazioni extra conto), la terza Sezione penale ha ritenuto corretta ed immune da vizi la motivazione della sentenza emessa dalla Corte di Appello giacché in linea con i principi di diritto suesposti.

Sulla base di tali assunti, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.

Fonte Euroconference  lunedì 29 agosto 2016

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