Archives for Maggio 2016

L’approvazione e il deposito del bilancio d’esercizio

L’articolo 2423 del codice civile prevede che siano gli amministratori a redigere il bilancio di esercizio.

Il bilancio deve, poi, essere approvato dall’assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Solo in casi eccezionali, come previsto dal comma 2 dell’articolo 2364 cod. civ., questo termine può essere “spostato” in avanti diventando di 180 giorni.

Al riguardo, il Legislatore ha previsto due condizioni al di fuori delle quali il termine ampio non può essere utilizzato; il riferimento è:

1. al caso di redazione del bilancio consolidato,

2. al verificarsi di “particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società”.

Con particolare riguardo alla seconda fattispecie, è importante ricordare che le relative motivazioni dovranno essere riportate nella relazione sulla gestione degli amministratori, ovvero in nota integrativa.

Il procedimento di convocazione dell’assemblea dei soci nelle Spa è contenuto nell’articolo 2366 cod. civ.. La convocazione deve avvenire ad opera dell’organo amministrativo (ovvero del collegio sindacale se gli amministratori non provvedono), il quale deve provvedervi entro il termine stabilito dallo statuto ed, in ogni caso, nei 120 giorni successivi alla chiusura dell’esercizio (come si è detto centottanta al verificarsi di casistiche particolari). Nel caso in cui si rendesse necessaria una seconda adunanza, in assenza di tale indicazione nella convocazione, essa dovrà avvenire entro trenta giorni dalla prima (articolo 2369 cod. civ.).

Diversamente, per le Srl la norma di riferimento è il l’articolo 2479-bis cod. civ.. Sul punto, si evidenzia che l’articolo 2479, comma 3, cod. civ. prevede una particolare forma di approvazione: la “proposta di decisione mediante consenso espresso per iscritto”.

La norma stabilisce che “L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa”.

Potrebbe accadere che il bilancio di esercizio non venga approvato, in tal caso si ricorda che potrà comunque provvedersi al deposito dello stesso presso la CCIAA, anche unitamente all’eventuale verbale di assemblea deserta o di mancata approvazione. Il bilancio depositato risulterà non approvato e avrà il medesimo valore di una situazione patrimoniale.

Occorre chiedersi cosa accade in merito alle imposte e all’obbligo dichiarativo in assenza di approvazione del bilancio di esercizio. In questi casi, l’articolo 17, comma 1, D.P.R. n. 435/2001, impone comunque il versamento dell’IRES a saldo dovuta in base alla dichiarazione,

La mancata approvazione del bilancio non esenta, dunque, la società dal versamento delle imposte e dalla presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Ma quali saranno i termini per il versamento delle imposte e la presentazione della dichiarazione?

Tenuto conto del termine ordinario dei 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, il versamento delle imposte deve avvenire entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta. Se fosse possibile applicare il maggior termine di 180 giorni, il versamento dovrà, invece, essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello entro il quale avrebbe dovuto verificarsi l’approvazione del bilancio. APPROVAZIONE BILANCIO PAGAMENTO IMPOSTE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE
Entro 120 gg. 16 del 6° mese successivo alla chiusura dell’esercizio 16/6 30/9
Entro 180 gg. 16 del mese successivo a quello nel quale si sarebbe dovuta verificare l’approvazione 16/7 30/9

 

 

 

Fonte Euroconference 07/05/2016

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Il quadro RW tra monitoraggio e patrimoniali

La detenzione di capitali all’estero obbliga, in diverse circostanze, a procedere al c.d. “monitoraggio” da espletare, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 28 giugno 1990, n. 167, mediante la compilazione dello specifico quadro RW della dichiarazione dei redditi. La compilazione di detto prospetto ha subito rilevanti modifiche a decorrere da Unico 2014, la prima delle quali riguardante l’accorpamento delle informazioni anche in ordine alla liquidazione delle imposte IVIE e IVAFE.

Se gli aspetti generali sono noti, qualche spunto di riflessione in più si rende necessario per rammentare alcune particolarità, sia sul piano soggettivo che oggettivo. Circa l’obbligo compilativo, è noto che generalmente l’adempimento riguarda i soggetti persone fisiche che posseggono gli investimenti esteri, anche in qualità di “titolari effettivi”. Interessati alla compilazione sono inoltre gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni professionali. Gli obbligati, non è mai tardi per ricordarlo, sono tutti i soggetti residenti in Italia, dunque anche gli stranieri che ormai si sono ivi radicati. Sono esonerati, invece, coloro (anche italiani) che per la maggior parte del periodo d’imposta sono risultati non residenti. In relazione alle persone fisiche poi non viene operata nessuna distinzione essendo obbligati:

• i titolari di partita IVA;

• i soggetti esonerati dalla compilazione della dichiarazione dei redditi;

• i soggetti fiscalmente a carico di altri;

• coloro che hanno presentato il modello 730.

In particolare, per i contribuenti che a qualsiasi titolo non devono presentare l’Unico “ordinario”, l’adempimento del monitoraggio fiscale è effettuato mediante la presentazione del frontespizio di Unico, unito ovviamente alla compilazione del quadro RW.

L’utilizzo del medesimo quadro RW sia per il monitoraggio che per la liquidazione delle patrimoniali potrebbe condurre a “situazioni” promiscue che devono essere gestite con attenzione. Si pensi ai soggetti legittimamente esonerati dal monitoraggio fiscale, come ad esempio i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali (come illustrato dalla circolare n. 45 del 2010, ONU, NATO, Unione Europea, OCSE) la cui residenza è stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, o ancora ai c.d. “frontalieri”. Per tutti è l’articolo 38, comma 13, del D.L. 78/2010 a prevedere l’esonero in questione, seppur a condizioni diverse (tra l’altro, mentre per i frontalieri l’esonero è limitato alle detenzioni nel paese in cui svolgono l’attività lavorativa, per gli altri il monitoraggio non deve essere effettuato per qualsiasi disponibilità ovunque detenuta all’estero, sia finanziaria che patrimoniale). Ebbene, la norma non prevede affatto l’esonero dal pagamento delle patrimoniali, ovviamente se dovute: ne deriva che detti soggetti, pur non dovendo effettuare il monitoraggio fiscale, saranno obbligati a compilare il quadro RW per la liquidazione delle imposte dovute sui patrimoni esteri.

È inoltre possibile che si verifichi il caso inverso, ossia che un soggetto non deve procedere al pagamento delle patrimoniali, ma deve effettuare il monitoraggio fiscale. In tale direzione il caso classico è rappresentato dalla detenzione di un conto corrente, rispetto al quale possono verificarsi entrambe le ipotesi. Si pensi, ad esempio, al conto che non supera mai la soglia massima di monitoraggio pari a 15 mila euro ma che ha una giacenza media superiore a 5 mila euro. In una simile circostanza sussiste l’obbligo di corrispondere l’IVAFE ma non di effettuare il monitoraggio. Viceversa, se il conto supera la predetta soglia massima ma ha una giacenza media inferiore a 5 mila euro, ricorrerà l’obbligo di effettuare il monitoraggio fiscale, senza dovere la patrimoniale IVAFE.

In simili situazioni è evidente che la tipologia di omissione commessa rileverà nel relativo settore: ad esempio, se si erra il monitoraggio fiscale con imposte patrimoniali non dovute, vi saranno solo le sanzioni per il monitoraggio; di contro, se l’errore riguarda solo le patrimoniali, è ovvio che al contribuente non possono essere irrogate sanzioni per il monitoraggio che è stato legittimamente non effettuato.

Dette circostanze non sono affatto infrequenti, essendo sufficiente rifarsi alle precisazioni della circolare n. 45 del 2010 in ordine ai soggetti obbligati all’adempimento. Secondo il documento di prassi, infatti, qualora sul bene sussistano più diritti reali, ad esempio, nuda proprietà e usufrutto, sono tenuti all’effettuazione di tale adempimento sia il titolare del diritto di usufrutto sia il titolare della nuda proprietà. Ciò in quanto sia la titolarità del diritto di usufrutto che della nuda proprietà sono in grado di generare redditi di fonte estera. Ai fini IVIE, invece, la circolare n. 28 del 2012 ha precisato che l’imposta è dovuta solo dall’usufruttario.

La medesima circolare n. 45 del 2010, inoltre, sottolinea come per effetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali, sono tenuti agli obblighi di monitoraggio non solo i titolari delle attività detenute all’estero, ma anche coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentarle. Conseguentemente, in caso di attività finanziarie o patrimoniali cointestate, il modulo RW deve essere compilato da ogni intestatario con riferimento all’intero valore delle attività qualora questi abbia la disponibilità piena delle stesse. È il caso, ad esempio, del conto corrente cointestato ad entrambi i coniugi. Analoghe conseguenze si determinano in caso di conto corrente estero intestato ad un soggetto residente sul quale vi è la delega di firma di un altro soggetto residente. In tal caso, anche il delegato è tenuto alla compilazione del modulo RW per l’indicazione dell’intera consistenza del conto corrente detenuto all’estero e dei relativi trasferimenti qualora si tratti di una delega al prelievo e non soltanto di una mera delega ad operare per conto dell’intestatario. Nella circolare n. 12 del 2016 è stato precisato che il delegato non deve però corrispondere l’IVAFE: egli pertanto compilerà il quadro RW solo ai fini del monitoraggio fiscale, mentre l’obbligo del pagamento della patrimoniale graverà sui titolari del conto.

 

 

 

Fonte Euroconference 09/05/2016

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Bozza Oic 29

L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato la bozza per la consultazione del principio contabile Oic 29, dando continuità all’aggiornamento dei principi contabili nazionali alla luce delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015.

Lo scopo dell’Oic 29 è quello di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire in nota integrativa degli eventi che riguardano:

• i cambiamenti di principi contabili;

• i cambiamenti di stime contabili;

• la correzione di errori;

• i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio.

La novità più evidente è senz’altro la eliminazione del riferimento agli eventi o alle operazioni di natura straordinaria. Ciò è dovuto alla nota cancellazione della sezione straordinaria dallo schema di conto economico.

Altra modifica che riguarda la struttura del principio attiene al paragrafo dedicato alle definizioni. Nella bozza di ieri è collocato all’inizio e ricomprende tutti gli ambiti di applicazione, mentre nell’Oic 29 pubblicato nell’agosto del 2014 è specifico per ogni macro-argomento.

Si osservi, poi, che il lavoro di revisione intrapreso è teso ad allineare l’Oic 29 alle disposizioni dello Ias 8.

La sezione dedicata ai cambiamenti di principi contabili è quella che presenta le modifiche più evidenti. In particolare:

a. è stato chiarito che i cambiamenti di principi contabili sono ammessi solo se il cambiamento è richiesto da nuove norme o da nuovi principi contabili (c.d. cambiamenti obbligatori di principi contabili) oppure se è adottato per una migliore rappresentazione in bilancio dei fatti e delle operazioni della società (c.d. cambiamenti volontari di principi contabili);

b. è stato specificato che i cambiamenti obbligatori di principi contabili sono contabilizzati in base alle disposizioni transitorie contenute nelle nuove norme o nei nuovi principi contabili. Pertanto, tali cambiamenti di principio sono contabilizzati secondo l’Oic 29 solo se non vi sono specifiche disposizioni transitorie;

c. è stato previsto che i cambiamenti di principi contabili sono contabilizzati sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui avviene il cambiamento di principio;

d. ai soli fini comparativi, è stato richiesto di rettificare i dati comparativi dell’esercizio precedente come se il nuovo principio contabile fosse sempre stato applicato. Tuttavia, sono state previste due agevolazioni:

• quando non è fattibile determinare l’effetto di competenza dell’esercizio precedente, la società non deve rettificare i dati comparativi;

• quando non è fattibile determinare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio contabile la società deve applicare il nuovo principio contabile a partire dalla prima data in cui ciò risulti fattibile;

e. sono state riviste le informazioni da fornire in nota integrativa.

Nella sezione dedicata ai cambiamenti di stime contabili è stato specificato che quando è difficile distinguere tra un cambiamento di principio contabile e di stima, il cambiamento è trattato come un cambiamento di stima.

Con riferimento alle correzioni di errori, la bozza del principio:

• fornisce una definizione di errore rilevante allineata a quella dello Ias 8, secondo cui “Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio. La rilevanza di un errore dipende dalla dimensione e dalla natura dell’errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze”;

• prevede che la correzione di errori rilevanti commessi in esercizi precedenti va contabilizzata sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in cui si individua l’errore, mentre gli errori non rilevanti sono contabilizzati a conto economico;

• prevede che, ai soli fini comparativi, se l’errore è stato commesso nell’esercizio precedente, i dati comparativi devono essere rideterminati. Tuttavia, anche in questo caso sono state previste delle agevolazioni quando non è fattibile determinare o l’effetto di competenza dell’esercizio precedente o l’effetto cumulato pregresso dell’errore.

Le previsioni relative ai fatti avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio sono rimaste pressoché invariate.

Infine, viene precisato che è in fase di predisposizione un’appendice che tratterà le informazioni che devono essere fornite dalle società che predispongono il bilancio ai sensi dell’articolo 2435-bis (bilancio in forma abbreviata) e ai sensi dell’articolo 2435-ter (bilancio delle micro-imprese) del codice civile.

 

Fonte Euroconference 20/04/2016

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L’inquadramento del diritto d’autore

Il codice civile all’articolo 2575 stabilisce che: “Formano oggetto del diritto di autore le opere dell’ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all’architettura, al teatro e alla cinematografia qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”.

In merito allo sfruttamento dei diritti d’autore, si possono verificare due fattispecie: il caso in cui il diritto sia sfruttato dall’autore o il caso in cui questo sia ceduto e quindi venga sfruttato dal terzo acquirente.

La cessione del diritto di autore è disciplinata dalla Legge n. 633/1941, la quale stabilisce che l’autore dell’opera ha il diritto esclusivo di utilizzarla economicamente; in particolare il diritto d’autore si può scindere in tre parti:

1. diritto di pubblicità;

2. diritto di utilizzazione;

3. diritto di paternità.

Possono essere ceduti solo il primo ed il secondo diritto di cui sopra in quanto in tali casi trattasi di diritti patrimoniali. Il diritto di paternità è invece un diritto personale non cedibile.

In merito all’aspetto fiscale, va evidenziato che i compensi percepiti per la cessione dei diritti di autore, se non sono conseguiti nell’esercizio d’impresa, rappresentano redditi di lavoro autonomo ex articolo 53, comma 2, lettera b), del Tuir. Tuttavia, se tali compensi vengono percepiti da soggetti diversi dall’autore sono considerati redditi diversi ex articolo 67, lettera g), del Tuir.

È interessante notare che, se il diritto allo sfruttamento di un’opera intellettuale viene acquisito dietro versamento di un corrispettivo, l’impresa cessionaria ha diritto di far concorrere la spesa alla propria attività aziendale attraverso l’ammortamento. Il diritto d’autore trova infatti allocazione nella voce di stato patrimoniale B13.

L’OIC 24 definisce beni immateriali quei beni identificabili e rappresentati da diritti giuridicamente tutelati che la società ha il potere esclusivo di sfruttare per un periodo determinato. Tra tali beni sono enunciati anche i diritti di autore.

Sempre secondo il citato OIC il diritto di autore comprende:

– le opere dell’ingegno di carattere creativo, quali la musica, le arti figurative, l’architettura ed altro;

– gli altri mezzi multimediali di espressione, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.

Al fine della tutela giuridica è necessario che l’opera sia destinata alla comunicazione, in quanto ad essere tutelato non è il contenuto artistico dell’opera ma la forma di espressione della stessa, per esempio un libro.

Per questi motivi, secondo i principi contabili, i diritti di autore vanno iscritti nell’attivo dello stato patrimoniale se soddisfano le seguenti condizioni:

• “titolarità di un diritto esclusivo di edizione, rappresentazione ed esecuzione derivante da un diritto d’autore o da un contratto che attui la traslazione dei diritti stessi (contratto di edizione, di rappresentazione, di esecuzione, ecc.);

• possibilità di determinazione attendibile del costo di acquisizione dei diritti;

• recuperabilità negli esercizi successivi dei costi iscritti tramite benefici economici che si svilupperanno dallo sfruttamento dei diritti stessi”.

In merito al valore del diritto rilevabile in bilancio, l’OIC chiarisce che i costi iscrivibili nell’attivo dello stato patrimoniale possono essere rappresentati dai costi di produzione interna e da quelli di acquisizione esterna (anche se il pagamento è avvenuto in maniera dilazionata).

L’unica eccezione è rappresentata dal pagamento iniziale seguito dal pagamento di corrispettivi aggiuntivi commisurati alle vendite realizzate. In tale circostanza, gli ulteriori corrispettivi si imputano a conto economico in quanto direttamente correlati ai ricavi dei medesimi esercizi.

Come detto, il diritto di autore iscritto in stato patrimoniale è oggetto di ammortamento. Al riguardo l’OIC 24 precisa che: “l’ammortamento dei diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno è determinato con riferimento alla residua possibilità di utilizzazione”.

In ultimo, per completezza di trattazione, si rileva che ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, le cessioni effettuate dagli autori o dai loro eredi o legatari sono considerate fuori dal campo di applicazione dell’Iva, ai sensi del articolo 3, quarto comma, lettera a), del DPR n. 633/1972.

 

 

 

 

Fonte: Euroconference 16/04/2016

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