Archives for Febbraio 2016

Riforma bilanci: problematiche fiscali

A seguito delle novità introdotte dal D.Lgs. n. 139/2015, che hanno profondamente riformato la disciplina di bilancio, si rende necessario l’intervento del Legislatore fiscale, al fine di fronteggiare alcuni aspetti incidenti altresì sulla determinazione delle imposte.

Si pensi, a tal proposito, all’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico, così come all’impossibilità di capitalizzare i costi di ricerca e pubblicità.

Le novità sono applicabili dagli esercizi decorrenti dal 1° gennaio 2016 o successivamente: pertanto, già da un paio di mesi risulta necessario confrontarsi con le modifiche introdotte.

Tuttavia molti dubbi sono correlati a queste novità, non solo in materia prettamente contabile, ma anche fiscale.

RIFORMA BILANCIO: CRITICITÀ IN MATERIA FISCALE

L’eliminazione dal conto economico della sezione straordinaria inciderà sulla determinazione di numerosi aggregati ed indicatori di bilancio necessari ai fini dell’applicazione delle disposizioni fiscali.

Si pensi, a titolo di esempio, alle seguenti fattispecie:

  • il Rol (per la deducibilità degli interessi passivi);
  • il Mol (per individuare la presenza di una causa di disapplicazione automatica per le società in perdita sistematica);
  • l’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica, utile per la determinazione della soglia di deducibilità delle spese di rappresentanza.

A quanto appena esposto vanno altresì aggiunti gli effetti in tema di determinazione dell’imponibile Irap.

Come noto, a seguito delle novità introdotte, non sarà più consentita la capitalizzazione dei costi di ricerca e pubblicità.

Il Legislatore fiscale potrà quindi continuare a consentire una ripartizione del costo in più annualità (ma ciò dovrebbe essere necessariamente fatto extracontabilmente), oppure potrà optare per la riformulazione della norma fiscale, rendendo quindi integralmente deducibili nell’esercizio di competenza gli oneri in commento. Dubbi potrebbero inoltre sorgere con riferimento agli oneri già capitalizzati negli anni precedenti l’entrata in vigore delle riforme. In questo caso, sicuramente molto dipenderà dalle scelte che saranno operate dall’Oic in sede di emanazione dei nuovi principi contabili nazionali, sebbene le scelte del Legislatore fiscale potrebbero essere diverse. Potrà pertanto accadere che:

  • ai fini contabili si renda necessaria l’iscrizione del costo residuo interamente nell’esercizio di entrata in vigore delle riforme;
  • mentre, dal punto di vista fiscale sia consentito il riporto in avanti degli oneri residui.

Un altro aspetto rilevante riguarda i nuovi criteri di valutazione adottati, tra i quali spicca il nuovo metodo del costo storico ammortizzato, che dovrà essere utilizzato dalle società non piccole per la valutazione dei crediti, debiti e titoli immobilizzati.

In virtù delle nuove disposizioni in tema di valutazione al costo storico ammortizzato emergeranno delle differenze di valutazione, il cui trattamento fiscale dovrà essere disciplinato dal Legislatore fiscale.

Con specifico riferimento alla nuova disciplina delle azioni proprie, l’iscrizione di una riserva negativa di patrimonio netto potrebbe avere rilevanti effetti nella determinazione dell’ACE, in quanto l’incremento patrimoniale su cui calcolare il rendimento nozionale non può comunque eccedere il patrimonio netto.

Le poste di bilancio, in passato non previste, relative all’iscrizione in bilancio delle variazioni derivanti dalla valutazione dei derivati dovranno trovare una specifica disciplina fiscale.

 

Fonte Fiscal Focus del 17/02/2016

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Versamento della tassa annuale per la numerazione dei libri e dei registri sociali

L’adempimento riguarda le società di capitali, le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile.

Soggetti tenuti ad effettuare il versamento

Sono tenuti ad effettuare il versamento i seguenti soggetti:

le società di capitali (Spa, Srl, Sapa);

le società in liquidazione ordinaria e quelle sottoposte a procedure concorsuali (escluso il fallimento) a condizione che sussista l’obbligo di tenuta di libri numerati e bollati secondo le disposizioni del Codice civile;

gli enti commerciali, vale a dire agli Enti pubblici e privati, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali (come risulta da Risoluzione Ministeriale n. 265/E, 23 dicembre 1996).

Soggetti esonerati

Sono, invece, esonerati:

• le società cooperative;

• le società di mutua assicurazione;

• le società di capitali dichiarate fallite;

• i consorzi che non hanno assunto la forma di società consortili;

• le società sportive dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza scopo di lucro, affiliate ad una federazione sportiva nazionale, ad una disciplina sportiva associata, o ad un ente di formazione sportiva a condizione che il relativo atto costitutivo sia conforme a quanto prescritto dalla L. 289/2002.

L’importo da versare

La tassa è dovuta in forma forfettaria, ossia fissa, a prescindere dal numero dei libri o registri e delle relative pagine utilizzati nel corso dell’anno solare. Si riferisce, quindi, a tutte le formalità di numerazione e bollature effettuate nell’anno solare di riferimento, incluse quelle poste in essere prima del pagamento della tassa in argomento.

La tassa annuale:

• è deducibile ai fini Ires e Irap;

• è dovuta in misura forfetaria, indipendentemente dal numero di libri o pagine utilizzati durante l’anno.

Relativamente al versamento da effettuare entro il 16.03.2016, va fatto riferimento al capitale sociale/fondo di dotazione al 1° gennaio 2016, e quanto dovuto è così determinato:

Importo da versare
Importo del capitale

o del fondo in dotazione

(alla data dell’01.01.2016)

Importo

da pagare

Se ≤ euro 516.456,90 Euro 309,87
Se > euro 516.456,90 Euro 516,46

 

 

Fonte circolare Fiscal Focus

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Microimprese: le novità in tema di bilancio super-semplificato

Con il D.Lgs. 139/2015 è stata introdotta la nuova categoria delle micro-imprese ed è stata

implementata a livello nazionale la direttiva contabile 2013/34/UE, che ha sostituito le

direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE. Tra le novità introdotte dal decreto figura l’inserimento

nel codice civile del nuovo art. 2435-ter che individua le società di capitali di ridotte

dimensioni le c.d micro-imprese che potranno adottare a partire dal 1 gennaio 2016 il “bilancio

super-semplificato”.

Chi sono le micro-imprese? Sulla base del 1° comma della norma citata, vengono considerate

tali le società che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati e che nel primo

esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non superano due dei seguenti tre

limiti:

– totale dell’attivo dello stato patrimoniale non superiore ai 175 mila euro;

– o ricavi delle vendite e delle prestazioni, uguali o minori a 350 mila euro;

– o numero medio degli occupati nel corso del periodo non può eccedere le cinque unità.

Codeste imprese redigono lo stato patrimoniale e il conto economico in base agli schemi

previsti per le imprese che presentano il bilancio in forma abbreviata applicando gli stessi

criteri di valutazione. Quindi, lo schema di bilancio resta quello abbreviato di cui all’art. 2435

bis c.c., con gli aggiustamenti che lo stesso D.Lgs. 139/2015, il c.d Decreto Bilanci, vi ha

apportato.

Il nuovo articolo 2425-ter, al contrario di quanto normalmente disciplinato dal codice civile

per i prospetti obbligatori, non prevede una struttura rigida o quanto meno un contenuto

minimo dello stesso. In particolare, nello schema del bilancio in forma abbreviata, per effetto

delle modifiche apportate all’art. 2435-bis:

– nello Stato Patrimoniale non è più prevista l’annotazione degli ammortamenti e delle

svalutazioni relativi alle immobilizzazioni materiali e immateriali – lo schema attuale, al

contrario, prevede la loro esposizione al lordo con separata indicazione dei relativi fondi di

ammortamento;

– nel Conto Economico nel nuovo schema è stata eliminata tutta la parte straordinaria

classificata sotto la lettera “E) Proventi e oneri straordinari” – e sono raggruppabili – le voci

D18a, D18b, d18c e la nuova voce D18d (rivalutazioni di strumenti finanziari derivati) e le

voci D19a, 19b, D19c e la nuova voce D19d (svalutazioni di strumenti finanziari derivati).

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del

rendiconto finanziario, dalla relazione sulla gestione e dalla nota integrativa: quest’ultimo

aspetto rappresenta la vera novità posto che le prime due semplificazioni già sussistevano per

le società che redigono il bilancio in forma abbreviata.

L’esonero dalla compilazione della relazione sulla gestione è legato all’indicazione, sempre in

calce allo stato patrimoniale, delle informazioni di cui ai numeri 3) e 4) dell’articolo 2428 del

codice civile:

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società

controllanti acquistate o alienate dalla società, nel corso dell’esercizio, anche per

tramite di società fiduciaria o per interposta persona, con l’indicazione della

corrispondente parte di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle

alienazioni;

il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote di società

controllanti possedute dalla società, anche per tramite di società fiduciarie o per

interposta persona, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente.

L’esonero dalla compilazione della nota integrativa è accompagnato dalla previsione di

indicare, in calce allo stato patrimoniale, le informazioni di cui all’art. 2427, numeri 9) e 16)

che riguardano:

-gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale, le notizie sulla composizione e natura di

tali impegni e dei conti d’ordine, la cui conoscenza sia necessaria per valutare la situazione

patrimoniale e finanziaria della società, distinguendo quelli relativi a imprese controllate,

collegate, controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

– le informazioni riferite ai compensi, alle anticipazioni e ai crediti concessi agli amministratori

e ai sindaci, le principali condizioni e gli importi eventualmente rimborsati.

La possibilità di avvalersi del bilancio previsto per le micro-imprese cessa quando, per il

secondo esercizio successivo vengono superati due dei limiti previsti dal primo comma dell’art.

2435-ter. Pertanto, in questi casi, le società che si avvalgono delle esenzioni previste dall’art.

2435-ter c.c. dovranno redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma

ordinaria.

 

 

 

Fonte Euroconference news del 10/2/2016

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La nuova formulazione dell’art. 26 DPR 633/1972

Una delle più importanti novità contenute nella legge di Stabilità attiene alle variazioni apportate all’art.26 del DPR 633/72 in tema di rettifica dell’imponibile e dell’imposta delle operazioni per le quali sia stata emessa una nota di variazione.

La Stabilità è intervenuta affiancando alla previgente normativa una regolamentazione ad hoc per i casi di assoggettamento del cessionario/committente a procedura concorsuale.

Prima di approfondire gli aspetti legati alle novità parliamo della normativa in generale.

Come sappiamo durante la normale vita aziendale possono verificarsi casi in cui si rende necessario rettificare una fattura già emessa. Tale correzione può essere effettuata, alternativamente, attraverso l’emissione di una nota di debito o di credito, a seconda che la rettifica comporti l’aumento o la diminuzione dell’imponibile.

L’emissione di una nota di credito, a differenza della nota di debito, non può essere emessa a discrezione del contribuente, infatti la nota di debito è sempre obbligatoria mentre la nota di credito è facoltativa.

Nel caso di emissione di nota di credito è necessario tenere conto delle indicazioni stabilite dall’art. 26; la norma generale prevede che tutte le note di credito debbano essere emesse entro un anno dalla emissione della fattura relativa alla fornitura o prestazione, tranne alcuni casi in cui non ci sono limiti di tempo per l’emissione.

Dal punto di vista operativo e generale, quindi, al verificarsi delle ipotesi tassativamente previste dall’art. 26, il prestatore/cedente potrà portare in detrazione l’imposta annotandola nel registro degli acquisti.

Occorre sempre tenere a mente che il recupero dell’Iva deve rispettare il termine biennale imposto dalla normativa (dall’art. 19, comma 1, ultimo periodo, D.P.R. n. 633/1972) a pena di decadenza. Questo vuol dire che se anche la nota di credito potrà essere emessa senza alcun limite temporale il cedente/prestatore potrà dedurne l’imposta a condizione che la rettifica sia operata, al più tardi, nella dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione.

Occorre ricordare inoltre che seppure la nota in diminuzione è facoltativa essa è necessaria per detrarre l’imposta.

Ma cosa cambia con la stabilità?

Il legislatore ha riscritto l’art. 26, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 individuando, di fatto, i casi in cui si può emettere la nota di variazione per mancato pagamento a causa di assoggettamento a procedure concorsuali. La nuova formulazione dell’articolo risulta essere:

“La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:

a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose”.

Con la nuova formulazione dell’art. 26, nei casi di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, piano di risanamento attestato ex art. 67, procedure individuali rimaste infruttuose, l’emissione della nota di variazione negativa non dovrà più rispettare il termine annuale di emissione (tuttavia il termine massimo sarà, secondo la regola generale, il secondo anno successivo a quello nel quale si è verificato il presupposto).

Il legislatore si spinge oltre perché chiarisce anche “quando” emettere la nota, ovvero: “a) a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis …, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell’articolo 67 …, b) ….procedure …..rimaste infruttuose”.

Il comma 5 dell’art. 26 chiarisce poi che nel caso di emissione della nota di variazione, nei casi di procedura concorsuale, il curatore non deve procedere alla registrazione del documento ricevuto. In merito all’entrata in vigore delle norme occorre specificare che le disposizioni di cui alla lettera a) dell’art. 26, comma 4, e comma 5 del DPR 633/1972 si applicano alle procedure concorsuali avviate successivamente al 31 dicembre 2016; le altre si applicano anche alle procedure avviate anteriormente al 31 dicembre 2016.

 

 

 

Fonte Euroconference news del 13/02/2016

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