Archives for Gennaio 2016

Dal 2016 in vigore le nuove disposizioni sulle co.co.co.

Il 1° gennaio del 2016 registra l’entrata in vigore di importanti disposizioni per le collaborazioni coordinate e continuative e più in generale per il lavoro autonomo. A seguito, infatti, dell’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2015, dal 25 giugno 2015 è stata abrogata la disciplina del contratto a progetto, fermo restando la possibilità di instaurare contratti di collaborazione coordinata e continuativa. In riferimento a tali rapporti di lavoro, a decorrere appunto dal 1° gennaio 2016, l’art. 2, comma 1 del D.Lgs. 81/2015 prevede l’applicazione della disciplina del lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

In virtù di tale disposizione, le collaborazioni vigenti al 1° gennaio 2016, a prescindere dalla data di instaurazione del rapporto, saranno soggette alla disciplina del lavoro subordinato se caratterizzate da una forte rilevanza dell’organizzazione del lavoro, in particolare per quanto riguarda i tempi e il luogo della prestazione. Al di là della tecnica legislativa utilizzata, troppo generica e imprecisa, è bene evidenziare che le collaborazioni di lavoro autonomo, anche se svolte con partita IVA, rischiano di vedersi aumentare il relativo costo e applicare disposizioni non regolamentate dal rapporto e derivate dal lavoro subordinato, nel caso in cui la prestazione sia svolta presso un luogo definito dal committente e nei tempi sempre dallo stesso previsti. Anche se sostanzialmente non si tratterà di lavoro subordinato, e a tale contratto non potranno essere ricondotte, fermo restando il carattere autonomo delle collaborazioni, la disciplina applicabile sarà quella del lavoro subordinato, sia a livello retributivo, con minimi TFR e mensilità aggiuntive, sia contributivo, sia normativo.

I forti dubbi interpretativi sorti avrebbero richiesto un intervento in via di prassi da parte del Ministero del Lavoro, almeno per aver la certezza che gli interventi ispettivi sulla materia seguiranno principi stabili e uniformi: al momento nulla è stato emanato, segno probabilmente delle difficoltà interpretative e di volontà politiche probabilmente divergenti.

Sono escluse da tale disposizione le collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione ad albi professionali, le collaborazioni regolamentate da contratti collettivi nazionali, le collaborazioni prestate da amministratori e partecipanti a collegi e commissioni di società, le collaborazioni rese ai fini istituzionali in favore delle associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, oltre alla possibilità di certificare presso apposite commissioni l’assenza dei requisiti di etero-organizzazione che fanno scattare l’applicazione del lavoro subordinato.

 

È bene quindi prestare attenzione alle collaborazioni ricorrenti negli studi professionali: solo l’iscrizione all’albo salva dall’applicazione delle regole del lavoro subordinato, purché siano qualificabili come rapporti di lavoro autonomo. Se, viceversa, il collaboratore non è iscritto ad un albo, potrà vantare tutti i diritti del lavoro subordinato, di carattere economico, normativo, con un notevole aumento del costo relativo al personale.

Al fine di incentivare le trasformazioni di collaborazioni di natura autonoma a rischio di riqualificazione come subordinate, o comunque che possono essere considerate etero-organizzate, l’art. 54 del D.Lgs. 81/2015 prevede una procedura di stabilizzazione, attiva dal 2016, con assunzione a tempo indeterminato e garanzia di occupazione per dodici mesi, mediante atti di conciliazione sottoscritti in sede protetta. La stabilizzazione comporterà l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente l’assunzione.

La stabilizzazione è compatibile, in attesa di conferme ufficiali da parte dell’INPS, con l’esonero contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato, nel 2016 biennale e con il limite più che dimezzato, rispetto al 2015, pari a 3.250 euro.

 

 

Fonte: Euroconference del 30/12/2015

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Si espande la postergazione dei crediti dei soci per finanziamenti

La giurisprudenza si è negli ultimi mesi interessata in modo piuttosto frequente alla fattispecie della postergazione dei crediti vantati dai soci nei confronti della società a fronte di finanziamenti erogati in situazioni di squilibrio finanziario oppure in una situazione in cui sarebbe stato ragionevole effettuare un conferimento (art. 2467, cod.civ.).

In primo luogo, un importante recente arresto della Corte di Cassazione (sentenza n. 14056/2015) porta ad estendere l’applicazione del precetto – oltre che alle Srl ed alle società soggette alla direzione e coordinamento – anche alle società azionarie quando queste sono caratterizzate da una “ristretta base societaria”; viene quindi confermato un certo filone giurisprudenziale che già si era da tempo manifestato, seppure questo approccio non sia condiviso appieno in dottrina – in senso contrario, si veda Assonime n. 40/2007.

A questo riguardo, anche il Tribunale di Milano (sentenza n. 9104/2015) segue l’indirizzo interpretativo estensivo fatto proprio dalla Cassazione nella suddetta sentenza, seppure specificando che ai fini dell’innesco della postergazione del credito del socio sarebbe necessaria una situazione di specifica crisi della società, e non una tensione finanziaria temporanea.

Le condizioni apprezzate dai Giudici milanesi ai fini dell’applicazione della postergazione dei crediti dei soci anche alle Spa sono essenzialmente le seguenti:

– presenza di una base azionaria familiare

– coincidenza fra la figura dei soci e quella degli amministratori

– capacità del socio di poter cogliere in modo compiuto l’esistenza di una situazione di adeguata, o inadeguata, capitalizzazione della società.

Ulteriore aspetto di comune interesse attiene alla natura del credito che può essere oggetto della postergazione. Il Tribunale di Reggio Emilia (decreto del 10 giugno 2015) ha affermato che i finanziamenti che ricadono nella disciplina dell’articolo 2467, cod.civ., “non sono solo quelli derivanti da meri trasferimenti di danaro infragruppo, ma anche da rapporti diversi, quali ad esempio quelli di fornitura di merci e di servizi, qualora si accerti in concreto che le forniture di beni, di servizi, o l’erogazione di altre utilità, abbiano assolto – sotto il profilo finanziario – alla stessa funzione della dazione di danaro”.

Infine, l’ampliamento delle casistiche di applicazione della postergazione dei finanziamenti dei soci ha riguardato di recente anche il caso delle imprese cd. “start up” (Tribunale di Milano, sentenza n. 1658/2015).

Secondo questa linea interpretativa, la postergazione opererebbe non solo qualora la società versi in una condizione di crisi strutturale, bensì anche quando si manifesti uno stato di oggettiva insufficienza delle risorse disponibili rispetto all’assolvimento delle proprie obbligazioni.

Si tratta evidentemente di una tipica situazione che ricorre nelle fasi iniziali dell’esistenza della società, quando usualmente i finanziamenti erogati dai soci sono volti a supportare l’avvio dell’attività; peraltro, la postergazione del credito riguarderebbe la posizione del socio creditore anche nella eventualità in cui, al momento della richiesta di restituzione delle somme, questi non rivestisse più tale posizione. Infatti, la fuoriuscita dalla compagine sociale non comporterebbe l’automatico venir meno dell’innesco della postergazione del credito dell’ex socio, poiché la ratio della norma è quella di salvaguardare la posizione dei creditori terzi dell’impresa, a prescindere dalle vicende modificative della composizione dei socie della società.

 

 

Fonte: Euroconference del 31/12/2015

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