Ai fini della valutazione del patrimonio societario e degli effetti in materia di successione, il documento rilevante è rappresentato dall’ultimo bilancio depositato
Fonte: sentenza Cassazione 11.12.2015 n.25008
Ai fini della valutazione del patrimonio societario e degli effetti in materia di successione, il documento rilevante è rappresentato dall’ultimo bilancio depositato
Fonte: sentenza Cassazione 11.12.2015 n.25008
Con il Decreto citato, sono state fissate le modalità di presentazione delle istanze per la richiesta del credito di imposta per l’assunzione di personale altamente qualificato, istituito dall’articolo 24, D.L. n. 83/2012. Le istanze potranno essere presentate in modalità telematica dal 10.01.2016 con la procedura accessibile dal sito www.cipaq@mise.gov.it
Fonte: News Fenalca tratto da Decreto MISE 28.07.2014
Dal 01.06.2016, le notifiche delle cartelle esattoriali in caso di imprese individuali o societarie, nonché di professionisti iscritti in Albi o elenchi, avverranno esclusivamente con modalità telematiche. Per le persone fisiche (privati) intestatarie di una casella di Posta Elettronica Certificata, occorrerà, invece, l’espressa richiesta del contribuente essendo prevista la facoltatività di ricezione delle cartelle esattoriali attraverso la mail certificata rispetto alla comunicazione cartacea
Fonte: News Fenalca tratto da Sole 24 Ore del 10.12.2015
La riapertura dei termini per la rivalutazione delle quote di partecipazione in società prevista dal disegno di legge di stabilità 2016 non consente di affrancare il costo fiscale della partecipazione in caso di recesso del socio persona fisica dalla società. Nella disciplina civilistica delle società di capitali (articolo 2437 e seguenti per le spa, ed articolo 2473 per le srl), sono previste numerose fattispecie al ricorrere della quali il socio è legittimato ad esercitare il diritto di recesso, con conseguente liquidazione del valore della quota del socio tramite utilizzo del patrimonio netto della società.
La quota di capitale liquidata al socio uscente è accresciuta ai soci “superstiti”. In altre parole, l’uscita del socio dalla società può avvenire principalmente tramite due modalità:
È bene precisare che nell’ambito delle disposizioni civilistiche che regolano il recesso “tipico”, il legislatore richiede necessariamente che, prima di procedere alla liquidazione della quota al socio uscente, gli amministratori offrano le azioni o le quote del socio uscente agli altri soci (in proporzione alle loro quote di partecipazione), ovvero a soggetti terzi estranei alla compagine sociale. Solamente in caso di esito negativo di tali offerte, è possibile procedere alla liquidazione del valore della quota del socio recedente, utilizzando le riserve presenti nel patrimonio netto. Dal punto di vista fiscale, la natura del reddito percepito dal socio uscente (persona fisica) dipende dalle modalità di uscita dello stesso dalla società, e più precisamente:
Nel confronto tra le due “opzioni” di recesso, il primo aspetto che assume particolare rilievo riguarda la determinazione del costo fiscale della partecipazione da contrapporre al valore percepito dal realizzo della partecipazione, poiché come rilevato nella circolare n. 10/E/2005 e nella successiva n. 16/E/2005 l’eventuale rivalutazione del costo fiscale della partecipazione con il versamento dell’imposta sostitutiva rileva ai soli fini della determinazione dei redditi diversi di cui all’articolo 67, lett. c) e c-bis), del Tuir. In altre parole, il socio che esce dalla società con il recesso “tipico”, poiché realizza un reddito di capitale, non può contrapporre al valore percepito il costo fiscale che deriva a seguito della rivalutazione della quota con il pagamento della predetta imposta sostituiva, ma deve aver riguardo al costo della partecipazione esistente prima di aver eseguito la rivalutazione stessa. Il secondo aspetto da evidenziare riguarda l’eventuale recesso in perdita, che si realizza laddove la somma percepita a fronte dell’uscita dalla compagine sociale sia inferiore al costo fiscale della partecipazione. In tale ipotesi, infatti, il recesso “atipico” consente di realizzare una minusvalenza utilizzabile secondo le regole del capital gain, ossia a scomputo di eventuali plusvalenze della stessa natura realizzate nell’anno stesso, ovvero riportabile nei cinque anni successivi ad abbattimento di eventuali future plusvalenze. Tale regola trova un’eccezione nell’ipotesi in cui la minusvalenza derivi dalla cessione della partecipazione ad un corrispettivo inferiore rispetto a quello rivalutato, poiché in tale ipotesi la minusvalenza stessa non può essere utilizzata in base alle regole descritte. Al contrario, il recesso “tipico” in perdita non determina alcuna possibilità di utilizzo o di riporto della “perdita” stessa, poiché non assume alcuna rilevanza fiscale.
Fonte: Euroconference del 11 dicembre 2015