Archives for Novembre 2015

Possibile esonero dei medici dagli obblighi di fatturazione elettronica

I medici di medicina generale, operanti in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e destinatari di cedolini aventi determinati requisiti, sono esonerati dagli obblighi di fatturazione elettronica. Questo è quanto affermato ieri dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n. 98/E/2015.
In particolare, l’Amministrazione finanziaria, rispondendo ad un quesito posto dalla Federazione italiana dei medici di medicina generale (Fimmg), ha ricordato innanzitutto la piena equiparazione delle fatture elettroniche con quelle analogiche, in quanto le prime non fanno parte di una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura “ordinaria”. Così, pur nel limite della compatibilità con gli elementi caratterizzanti, per le fatture elettroniche continuano a trovare applicazione tutti i chiarimenti emanati in precedenza, nonché le deroghe previste da specifiche disposizioni normative di settore, sia per quanto riguarda i privati sia per le pubbliche Amministrazioni.

Con particolare riferimento alla fatturazione della pubblica Amministrazione, ha precisato l’Agenzia delle entrate, le disposizioni emanate con la Legge 244/2007, al pari dei provvedimenti attuativi, non hanno introdotto nuove ipotesi di operazioni soggette ad obbligo di fatturazione, ex articolo 21 D.P.R. 633/1972, né abrogato le disposizioni previgenti che già consentivano forme alternative di documentazione delle operazioni imponibili, ex articoli 22 e 73 D.P.R. 633/1972. Di conseguenza, laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima delle nuove disposizioni in materia di fatturazione elettronica, di cui al D.M. 55/2013, così tale obbligo continua a non esistere e, tanto meno, può essere previsto un obbligo per la sola forma elettronica.

Quindi devono ritenersi ancora valide le indicazioni contenute nell’articolo 2 D.M. 31 ottobre 1974, in base al quale “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all’art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art. 21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all’ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell’art. 40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l’ente”.

Alla luce del quadro normativo attualmente vigente e della specifica disposizione appena richiamata, per le prestazioni medico-sanitarie svolte dai medici in favore dei vari enti mutualistici non è obbligatoria l’emissione della fattura elettronica.
In particolare, il foglio di liquidazione dei corrispettivi (cedolino) pervenuto dalle Asl, redatto in triplice esemplare e con gli elementi ed i dati previsti dall’articolo 21, secondo comma, D.P.R. 633/1972, sostituisce in tutto e per tutto la fattura evitando un inutile aggravio di adempimento in capo ai medici coinvolti.

 

Fonte : Euroconference del 26/11/2015

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Le attestazioni scritte nel lavoro di revisione contabile

Il Principio di revisione ISA Italia 580 tratta della responsabilità del revisore nell’acquisire le attestazioni scritte della direzione e, quando ritenuto appropriato, dei responsabili dell’attività di governance della società.
Le attestazioni della direzione sono una procedura con cui il revisore chiede al legale rappresentante della società, o comunque ad un soggetto che ha un appropriato livello di responsabilità sul bilancio e una conoscenza dei temi in discussione, alcune specifiche informazioni e conferme seguendo uno standard scritto.

Si tratta di informazioni che riguardano il periodo coperto dal bilancio oggetto di revisione, ma che includono anche gli eventi successivi al bilancio stesso, fino alla data della relazione del revisore; infatti, l’attestazione scritta dovrebbe avere la medesima data della relazione del revisore.

Il revisore deve quindi richiedere alla direzione di fornire attestazione scritta sul fatto che:
– Essa ha adempiuto agli obblighi di redazione del bilancio in conformità al quadro normativo di riferimento;
– Ha fornito al revisore tutte le informazioni pertinenti consentendone l’accesso;
– Tutte le operazioni sono state registrate e sono riflesse nel bilancio.

Le attestazioni della direzione sono infatti da annoverare tra gli elementi probativi del processo di revisione, anche se da sole non possono essere trattate come evidenze sufficienti e appropriate sugli aspetti cui si riferiscono. Non possono cioè sostituire altri elementi probativi che devono essere acquisiti con altre procedure di revisione.
Come indicato al par. A26 delle Linee Guida del Principio ISA Italia 580, se il revisore conclude che le attestazioni scritte non sono attendibili oppure se la direzione non ritiene di firmarle, il revisore non può concludere di aver acquisito elementi probativi sufficienti e appropriati. Tale carenza del processo di revisione è ritenuta pervasiva, e quindi non si limita a interessare singoli elementi, conti o voci del bilancio.

Il Principio di revisione richiede in tali circostanze al revisore di dichiarare nella relazione di revisione l’impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio. Il Principio di revisione esamina anche il caso limite in cui le attestazioni fornite dalla direzione siano contraddette dai risultati di altre procedure. In questi casi, il revisore deve approfondire la circostanza e considerare più in generale l’affidabilità delle attestazioni ottenute sul tema specifico o anche nel loro complesso. Il Principio di revisione indica inoltre che il revisore deve richiedere alla direzione un’attestazione scritta se essa ritenga che gli effetti degli errori non corretti, considerati singolarmente o nel loro insieme, non siano significativi per il bilancio nel suo complesso. Proprio per documentare tale passaggio, un riepilogo di tali errori non corretti deve essere incluso nell’attestazione scritta oppure allegato ad essa. In sostanza, la lettera di attestazione dovrebbe includere una sorta di presa d’atto da parte della direzione di tutti gli errori identificati dal revisore, diversi da quelli chiaramente trascurabili o sotto soglia, che comunque non sono riportati nella relazione finale sul bilancio non essendo così significativi.
L’Appendice del Principio di revisione ISA Italia 580 contiene un esempio di Lettera di attestazione scritta.
Peraltro, un utile standard di riferimento nella prassi professionale, è sempre stato rappresentato dal modello di attestazione scritta riportato nel Documento di ricerca Assirevi n. 167.

 

Fonte : tratto da Euroconference del 26/11/2015

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La rilevazione dei contributi in conto esercizio relativi a rimanenze

Tra le principali novità dell’OIC 13, che definisce i criteri per la rilevazione, la classificazione e la valutazione delle rimanenze di magazzino, vi è senza dubbio la disciplina relativa al trattamento contabile dei contributi in conto esercizio relativi all’acquisto di rimanenze, che secondo le indicazioni fornite nel nuovo documento di prassi contabile, ai fini della loro valutazione “vanno portati in deduzione al costo d’acquisto dei materiali”.
Per la corretta classificazione degli importi a conto economico il principio contabile precisa che:
– i contributi in conto esercizio vanno indicati separatamente nella voce A5 del conto economico tra gli “altri ricavi e proventi”, in linea con quanto espressamente previsto dall’articolo 2425 del codice civile. I contributi in conto esercizio infatti, in quanto generalmente finalizzati alla riduzione dei costi correnti di gestione (o all’integrazione dei corrispettivi), vanno rilevati in un’apposita sottovoce della voce A.5 di conto economico per competenza nell’esercizio in cui in cui sorge con certezza il diritto a percepirli (viene esclusa quindi qualsiasi ipotesi di compensazione e viene imposta la loro contabilizzazione tra gli altri proventi e ricavi a conto economico);
– i costi sostenuti per gli acquisti di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci vanno rilevati tra i costi di produzione, alla voce B6 del conto economico, al lordo dei contributi in conto esercizio ricevuti per tali acquisti;
– la variazione delle rimanenze di materie prime, semilavorati e prodotti finiti va indicata rispettivamente nelle voci B11 “variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie e di consumo e merci” o A2 “variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti” del conto economico, al netto dei contributi ricevuti.
È proprio in tale ultima indicazione che è racchiusa la novità contenuta nella nuova versione del principio contabile in quanto, nella sua versione precedente, non veniva chiarito, nel caso in cui i beni acquistati con l’ausilio di contributi fossero ancora in giacenza alla chiusura dell’esercizio, se si dovesse considerare nella valutazione delle rimanenze finali il costo al lordo o al netto del contributo correlato.  Già la Consob con la comunicazione n. DAC/RM/96003727 del 24 aprile 1996 aveva espresso un parere sul tema del trattamento dei contributi in conto esercizio ricevuti da un’impresa per l’acquisto di materie prime precisando che, affinché la valutazione sia espressiva del costo effettivamente sostenuto e per evitare ingiustificati effetti sul risultato del periodo, le rimanenze di tali beni dovessero essere assunte al netto del contributo in conto esercizio ricevuto.

Si consideri il seguente esempio.

Si ipotizzi che un’impresa abbia acquistato nell’esercizio merci per euro 10.000 ed abbia beneficiato di un contributo in conto esercizio finalizzato all’acquisto di tali beni per euro 1.000. Seguendo le indicazioni fornite dall’OIC 13 le rilevazioni contabili (si prescinde dall’esposizione a livello contabile dell’Iva) saranno le seguenti:
– per l’acquisto della merce: d CE B.6 Costo per l’acquisto di merci a SP D.7 Debiti verso fornitori 10.000
– per la rilevazione del contributo in conto esercizio: d SP C.II.5 Crediti verso ente erogante a CE A.5 Contributo in conto esercizio 1.000
Ipotizzando che alla chiusura dell’esercizio la società non abbia ancora venduto le merci acquistate, sarà necessario rilevare le rimanenze finali di merci il cui costo dovrà essere valorizzato in euro 9.000, iscrivendo nella variazione delle rimanenze alla voce B.11 del conto economico il valore del costo sostenuto al netto del contributo ricevuto.

La scrittura contabile sarà pertanto la seguente: d SP C.I.1 Materie prime a CE B.11 Variazione rimanenze materie prime 9.000
Attraverso questa procedura contabile si ottiene la sospensione dei costi effettivamente sostenuti, ovvero quelli al netto del contributo in conto esercizio; nel caso in cui si fossero valorizzate le rimanenze al costo d’acquisto al lordo del contributo, quindi non in base al costo effettivamente sostenuto, sarebbe emerso un ingiustificato utile d’esercizio pari ad euro 1.000 corrispondente all’intero contributo, mentre negli esercizi successivi, all’atto della vendita delle merci, si sarebbe conseguito un utile pari all’utile che si sarebbe conseguito in assenza del contributo, penalizzando quindi il risultato di quel periodo.

 

Fonte : tratto da Euroconference del 24/11/2015

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Micro Imprese

Il D.lgs. n. 139/2015 ha introdotto la categoria delle micro imprese, ossia delle società che non superano
i seguenti parametri:

• un attivo patrimoniale di euro 175.000;
• ricavi netti per euro 350.000;
• 5 dipendenti.

Si tratta di una sottocategoria delle società che possono redigere il bilancio abbreviato e, quindi,
non devono aver emesso titoli negoziati in mercati regolamentati.

Le micro imprese sono esonerate dalla compilazione della Nota Integrativa, dal rendiconto finanziario e dalla relazione sulla gestione

 

Fonte: News Fenalca – tratto da ITALIA OGGI del 16/11/2015

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